TARI: arrivano importanti chiarimenti dal Governo in merito alla determinazione della tariffa e all’esenzione per industrie e magazzini.
Con circolare del 12 aprile 2021, il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente) e il MEF forniscono chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 147/2013 dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 116/2020, che ha modificato il Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006).
TARI: chiarimenti su determinazione tariffa ed esenzione per industrie e magazzini
NB – Nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, il d.lgs. 116/2020 ha reso in alcuni casi problematica l’applicazione della Tari, costringendo i tecnici ad una ricostruzione interpretativa ed evolutiva delle norme vigenti che necessitano, comunque, di ulteriori correttivi. Si attendono, in tal senso, novità in sede di conversione in legge del DL Sostegni, attualmente all’esame del Senato. |
Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013 in merito alla TARI
- la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA – al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero;
- chiariti gli aspetti relativi alla riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche, proporzionalmente alle quantità dei rifiuti autonomamente avviati a recupero, è opportuno rilevare che per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.
Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva
- l’utente produttore è tenuto a comunicare formalmente all’ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta. A tal fine si richiama il disposto dell’art. 30 comma 5 del DL 41/2020, in base al quale la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno;
- limitatamente al 2021, la medesima disposizione prevede che gli atti afferenti alla TARI (la tariffa, il regolamentoTARI e la tariffa corrispettiva) debbano essere approvati entro il termine del 30 giugno, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;
- per gli anni successivi, in assenza di una conferma del termine di approvazione degli atti deliberativi al 30 giugno ovvero di un’apposita modifica normativa relativa al termine di presentazione della comunicazione da parte della utenza non domestica, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Tale comunicazione incide, infatti, sulla predisposizione del PEF del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tariffaTARI e della tariffa corrispettiva;
- rispetto alle criticità circa lo sfasamento tra entrate e costi determinato dalla circostanza che il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di ARERA (Delibera n. 443 del 2019 –Annualità 2018-2021) stabilisce che i costi siano quelli del biennio precedente, pur aggiornati, ARERA adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per consentire di superare l’attuale disallineamento tra costi e gettito, fino al raggiungimento di un regime ordinario.
Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza
Nella circolare si evidenzia che sono “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
Quindi:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione della Tari, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Stesso trattamento è riservato alle superfici dove si svolgono attività artigianali;
- per mense, uffici o locali funzionalmente connessi si paga, invece, la tassa sia per la quota fissa che variabile.
Il testo completo della Circolare
A questo link il testo completo della Circolare.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it