tari-agriturismo-2019TARI Agriturismo 2019: una recente Sentenza del Consiglio di Stato ha stravolto le regole sul tributo. Ecco una nota di approfondimento, fornita dall’IFEL.


Tari su Agriturismo nel 2019. Con la sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n. 1162 è stata dichiarata illegittima la tendenza di alcuni Comuni ad assimilare, ai fini della TARI, gli agriturismi agli alberghi o ai ristoranti.

Il Consiglio di Stato conferma la posizione assunta dal Tar Umbria, laddove, a seguito del ricorso presentato dai titolari di alcune aziende agrituristiche nei confronti di un Comune, era giunto alla conclusione che, sebbene l’attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l’attività agrituristica era da qualificarsi come agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

TARI Agriturismo 2019

La sentenza in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi: agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche chetengano conto, in primo luogo, della specificità dell’attività svolta, in quanto l’agriturismo è finalizzato dalla legge all’obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio rurale; in secondo luogo, occorre valutare la stagionalità dell’attività, la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti.

Il Tar Umbria ha ritenuto quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione comunale per aver riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente dissimili; infatti

“le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite, considerando, ad esempio, il numero dei pasti o dei clienti ospitabili e la stagionalità dell’attività: sottocategorie d’altronde espressamente consentite ai sensi dell’art.1, commi 659 e 660 l.n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 l.n. 96 del 2006” (sent. TAR Umbria n. 77 del 2018).”

A questo link il testo completo della nota IFEL.