È legittimo il piano economico-finanziario della Tares predisposto dal Comune anziché, come prevede la legge, dal gestore del servizio. La stessa regola vale quest’anno per la Tari. Inoltre, non sussiste il vizio di motivazione della delibera comunale e del piano finanziario allegato se dalla documentazione contabile messa a disposizione di tutti i contribuenti interessati emerge il pareggio tra i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti e il gettito del tributo. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, seconda sezione, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014.
Il piano finanziario individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARES.
Il piano finanziario specifica, quindi, i costi del servizio, i costi operativi di gestione, i costi comuni, i costi d’uso del capitale, le riduzioni e agevolazioni, i costi fissi e variabili e la loro ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche.
La ratio dell’anzidetta disciplina, che intesta all’affidatario del servizio la predisposizione del PEF e al consiglio comunale la sua definitiva approvazione, muove evidentemente dall’esigenza di affidarne la redazione al soggetto ritenuto a maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla compilazione del piano, fermo restando il potere dell’organo comunale di farne proprie le conclusioni con l’atto approvativo.
Tale disciplina, peraltro, ad avviso del Collegio, non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l’illegittimità per motivi formali di tale atto.
In altre parole quel che rileva, nel procedimento delineato dal legislatore per l’approvazione del piano finanziario, è l’esattezza dei dati necessari alla determinazione della tariffa, affidandosi poi al consiglio comunale, che infatti può anche motivatamente modificarne il contenuto, la definitiva valutazione ai fini dell’insorgenza concreta dei relativi obblighi tariffari per i destinatari del servizio.
Se questo è vero, laddove, come nel caso di specie, il consiglio comunale che approva il piano disponga comunque dei dati necessari anche alla sua redazione in quanto forniti dallo stesso gestore e integrati con gli ulteriori dati acquisiti o formati direttamente dall’ente (conoscenza che deriva dal fatto che la società Nuoro Ambiente spa è partecipata al 51% dal Comune di Nuoro), e provvede esso stesso alla sua elaborazione, non assume rilievo la lamentata violazione del citato riparto di competenze, rendendosi piuttosto necessario passare all’esame del contenuto della tariffa approvata al fine di verificarne la sua conformità ai parametri fissati dalla legge.
I dati nella disponibilità dei Servizi demografici del Comune costituiscono un dato dinamico, costantemente aggiornato, suscettibile dunque di continua revisione.
In ogni caso, come afferma incontestata anche sul punto la difesa dell’amministrazione, il dato aggiornato è stato correttamente computato in sede di consuntivo.
Il ricorso è invece inammissibile nella parte in cui contesta la delibera della tariffa TARES per le utenze domestiche, nella parte variabile, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (ultimi due motivi di impugnazione).
Ed invero la proposizione di un ricorso a tutela di interessi collettivi non comporta un mutamento dei presupposti perché tali interessi possano essere fatti valere in giudizio, richiedendosi sempre che la lesione degli stessi abbia il carattere dell’immediatezza, dell’attualità e della concretezza, essendo quindi le associazioni di categoria legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa oppure si tratti di perseguire comunque dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria unitariamente considerata.
Consulta il documento completo: Tares_piano finanziario
FONTE: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna