Con la circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale.
L’articolo 119, comma 10–bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
Con la sua ultima Circolare, la 3/2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito dedicati alle Onlus.
Superbonus: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per le Onlus
Le Onlus, svolgendo generalmente l’attività in edifici di grandi dimensioni, sarebbero penalizzate dal computo per “unità immobiliare”.
In particolare, il documento chiarisce che il parametro di riferimento per il calcolo dei massimali di spesa, per evitare differenze territoriali, è rappresentato dal valore medio ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia relativo alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso.
Risultano ammesse all’agevolazione fiscale le spese sostenute dalle:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
- organizzazioni di volontariato (Odv)
- associazioni di promozione sociale (Aps)
Le associazione e organizzazioni devono necessariemente risultare iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Requisiti
La norma in particolare stabilisce che:
“Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Infine l’Agenzia ricorda che l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, comporta una sostanziale continuazione della operatività di questi enti, che acquisiscono formalmente la qualifica di Ets e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus.
Il testo completo della Circolare
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it