L’Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello in tema di Superbonus 110% su unità immobiliari indipendenti.
Il chiarimento dell’Agenzia verte sugli interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti, destinate al termine dei lavori ad uso abitativo.
In particolare la moglie ha concesso all’Istante in comodato il predetto immobile, autorizzandolo ad effettuare lavori di ristrutturazione senza variazione volumetrica e con cambio di destinazione d’uso in abitazione e autorimessa.
Nel predetto contratto di comodato è specificato che le spese saranno a carico dell’Istante.
Vediamo cosa ha risposto l’Agenzia.
Superbonus 110% su unità immobiliari indipendenti
Ricordiamo, in primo luogo, che il Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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L’istante ha richiesto se è possibile ottenere la detrazione maggiorata sulla installazione di un impianto fotovoltaico e, con riferimento al bonus mobili, se il tetto di 10.000 Euro possa essere considerato con riferimento ad ogni unità, censite in catasto autonomamente, alla fine dei lavori.
Relativamente agli interventi prospettati nell’istanza di interpello, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi “trainati”).
L’Agenzia si è soffermata sulla nozione di condominio. E ha rilevato, innanzitutto, che la funzionalità indipendente e gli accessi autonomi assumono rilievo esclusivamente con riferimento agli interventi, trainanti, per l’efficientamento energetico.
Mentre, per quanto concerne gli interventi antisismici, esistono soltanto gli edifici unifamiliari o le parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, a prescindere dalla indipendenza funzionale e dall’autonomia.
Secondo l’Agenzia, la detrazione maggiorata del 110% non spetta per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti da un comodatario, persona fisica, su un edificio composto da due unità immobiliari censite in categoria C/2; si tratta di ambienti funzionalmente indipendenti e autonomi che, al termine dei lavori risulteranno, destinati ad uso abitativo.
Gli interventi in questione, tuttavia, potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.
La risposta ad interpello
A questo link il testo completo della risposta.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it