Alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano la possibilità di operare lo sconto parziale in fattura nell’ambito del Superbonus 110%.
Il “Superbonus” rappresenta un incentivo fiscale introdotto il 19 Maggio con il Decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Tra le varie possibilità introdotte dall’agevolazione c’è la possibilità di ricevere degli sconti in fattura: ecco cosa sostiene l’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: sconto parziale in fattura
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Si prevede comunque la possibilità di operare uno sconto in fattura parziale; pertanto, il contributo che ne deriva non è pari all’intero importo di spesa indicato nel documento fiscale.
A precisare ulteriormente è la risposta ad interpello n.325, che sostiene che il cittadino
“potrà, altresì, optare – ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede didichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese – alternativamente: – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura).
Il fornitore recupera ilcontributo anticipato sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.”
Sulla questione dell’ammontare massimo dello sconto in fattura che può essere richiesto si fa presente che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso.
Pertanto il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. E non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Esempio:
- spesa di 20.000 € con detrazione pari a 22.000 € (5 quote annuali di pari importo)
- opzione dello sconto in fattura parziale per 10.000 €.
- al fornitore credito pari a 11.000 € (110% di 10.000)
- mentre al contribuente facoltà di scelta per portare in detrazione gli 11.000 € residui.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it