superbonus-110-coibentazione-tettoCoibentazione del tetto: quali sono le regole per poter fruire del Superbonus 110%? I chiarimenti in una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.


Ricordiamo che il cosiddetto Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In estrema sintesi l’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda. Ed è concessa quando si eseguono interventi che:

  • aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti
  • o riducono il rischio sismico degli stessi.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Superbonus 110%: chiarimenti su lavori per coibentazione del tetto

Secondo la recente Risposta n. 779/2021 dell’Agenzia delle Entrate il titolare di un immobile che intende eseguire degli interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione, ai fini del Superbonus non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25 per cento.

Il computo si farà sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio. Ciò risulta dovuto al fatto che la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, grazie alla quale la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili, prevede che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato.

Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

La superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa in quanto, come indicato dall’istante, non è un locale riscaldato.

Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo l’agevolazione prevista solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione. Per tali interventi potrà invece accedere al bonus ristrutturazioni (articolo 16 del Dl n. 63/2013).

Il testo completo del documento

A questo link potete consultare il testo completo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it