superbonus-110-cappotto-termicoDall’Agenzia delle entrate è arrivato un altro importante chiarimento che riguarda l’applicazione del superbonus del 110% agli interventi di cappotto termico sugli edifici.


Ricordiamo che l’isolamento termico, il c.d. cappotto, previsto dalla lettera a), comma 1, dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020, come modificato dalla Legge n. 178/2020) è considerato tra gli interventi di riqualificazione energetica «trainanti» per la fruizione del 110%.

Per tutte le informazioni sul Superbonus 110% potete leggere questo approfondimento.

Superbonus 110% e cappotto termico su singola unità immobiliare

Secondo le Faq pubblicate online, infatti, esiste la possibilità di sfruttare il superbonus anche per realizzare un isolamento termico all’interno delle singole unità abitative di un condominio.

Nello specifico la detrazione:

“spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio”.

Inoltre risulta possibile realizzare il cappotto termico:

  • sia sulla porzione dell’involucro esterno relativa al singolo appartamento, funzionalmente indipendente e autonomo collocata, per esempio, in un piccolo condominio (bifamiliare)
  • sia sull’intero edificio, a cura del condominio. Anche se gli interventi sono eseguiti dal singolo condòmino, previamente autorizzato dall’assemblea condominiale, in presenza di unità non funzionalmente indipendenti e autonome.

L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego daparte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione.

 


Fonte: articolo di Giusy Pappalardo