In una recente risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce il meccanismo dell’applicazione del pro-rata IVA nel Superbonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, qualora opti per lo sconto di fattura, in caso di applicazione del pro-rata.
Si tratta di un calcolo necessario ad individuare la percentuale di IVA detraibile sulle operazioni di acquisto.
Il caso
Al riguardo nell’interpello all’Agenzia delle Entrate l’Istante evidenzia:
“l’insorgenza di una possibile problematica operativa in termini di modalità di determinazione dell’importo su cui conteggiare la detrazione superbonus e, in particolare, circa la quantificazione della quota parte di IVA indetraibile su base pro-rata”.
Infatti, in conseguenza del meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA indetraibile viene definitivamente determinata solo in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell’annualità di riferimento.
Superbonus 110% e applicazione del pro-rata IVA
È stato il decreto Sostegni bis a prevedere che per i soggetti passivi IVA, l’imposta non detraibile anche parzialmente relativamente ai costi rientranti nel superbonus possa rientrare nel calcolo delle spese ammesse, indipendentemente dalle modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Una regola che si applica anche nell’ambito del meccanismo del pro-rata IVA, e che in caso di applicazione dello sconto in fattura parziale consente di recuperare l’imposta indetraibile in sede di dichiarazione dei redditi.
In particolare, l’amministrazione osserva, che tra le norme del decreto Iva richiamate dal comma 9-ter, vi è anche l’articolo 19, il quale, al quinto comma, nel disciplinare il pro-rata dispone, altresì, che, nel corso dell’anno, la detrazione Iva, in sede di dichiarazione annuale, risulta:
“provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno”.
Quindi, per effetto dell’applicazione del “pro-rata”, al momento di emissione delle fatture, l’Iva non detraibile è determinata in via provvisoria, in quanto la reale entità non è ancora nota.
Tale particolare è incisivo nel caso in cui il contribuente intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore (articolo 121, Dl “Rilancio”).
In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva.
Il testo della risposta all’interpello
A questo link il documento completo dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it