Successione e Volture Catastali: l’attenzione si sposta sull’allegazione documentale e il sistema di ricevute telematiche.
Con l’invio telematico della nuova dichiarazione di successione è possibile allegare la documentazione necessaria tramite l’apposito quadro EG nonché, per il dichiarante, di rendere le proprie dichiarazioni sostitutive di atto notorio direttamente compilando specifici quadri del modello (EH ed EI), in luogo dell’allegazione di ogni documento.
Nel caso di dichiarazioni sostitutive rese dagli altri beneficiari e non dal dichiarante, resta necessaria l’allegazione dei relativi documenti tramite la compilazione del quadro EG.
La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento degli stessi nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui ai decreti attuativi previsti dall’articolo 71 del Dlgs 82/2005. Pertanto, in sede di accoglienza telematica, sono stati inseriti specifici controlli sulla correttezza dei formati che tale documentazione deve avere, pena lo scarto della dichiarazione.
I formati elettronici ammessi sono il PDF/A – 1a, il PDF/A – 1b oppure TIFF e/o TIF, indicati come idonei alla conservazione dal Dpcm 13 novembre 2014 (“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”).
Per agevolare la predisposizione di documenti da allegare alla dichiarazione di successione, nell’area autenticata dei servizi telematici dell’Agenzia sono disponibili le funzionalità di verifica del formato e di eventuale conversione dei file (“convertitore”), qualora non idonei alla conservazione. Pertanto, una volta realizzato il file da allegare alla dichiarazione, è necessario sottoporre lo stesso al controllo di validità grazie alle suddette funzionalità del validatore/convertitore e, qualora necessario, trasformarlo nel formato conforme alla conservazione.
Come anzidetto, parallelamente alla possibilità di allegazione documentale, con il nuovo modello dichiarativo l’Agenzia mette in campo un sistema semplificato per rendere tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per la presentazione della dichiarazione. Infatti, in caso di trasmissione della dichiarazione da parte del dichiarante attraverso il sistema telematico dell’Agenzia, utilizzando le proprie credenziali Fisconline, la sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni sostitutive (di certificazione o atto notorio) viene resa in applicazione dell’articolo 65, comma 1, lettera c), del Dlgs 82/2005, compilando il quadro EH e/o il quadro EI.
Utilizzando il software di compilazione messo a disposizione del contribuente, gran parte delle voci che costituiscono il quadro EH vengono preimpostate in funzione di quanto indicato dal contribuente nei differenti quadri dichiarativi, in maniera da agevolare e velocizzare ulteriormente l’adempimento posto a carico del dichiarante; le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli altri beneficiari dell’eredità dovranno, invece, essere allegate alla dichiarazione secondo quanto precedentemente chiarito, utilizzando il quadro EG, corredate dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte.
Il quadro EI deve, invece, essere compilato per rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, al fine di dar corso alle volture automatiche.
Se la dichiarazione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d’identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all’originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.
Le ricevute telematiche
Una volta inviato il file della dichiarazione di successione, si attiva un sistema complesso di ricevute telematiche per tenere aggiornato il contribuente sullo stato di lavorazione della propria posizione, anche in relazione agli esiti delle volture catastali.
Il sistema telematico, infatti, rilascia fino a cinque ricevute per ciascuna dichiarazione trasmessa, tramite le quali l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione, controllo e accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché l’esito del pagamento delle somme autoliquidate, la regolarità della dichiarazione presentata e l’esito delle volture catastali automatizzate.
Con la ricezione della dichiarazione di successione, vengono, quindi, comunicati gli estremi di registrazione e la direzione provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati (codice “3” nella relativa casella del frontespizio), presentati dal dichiarante per la eventuale regolarizzazione della dichiarazione, nella suddetta attestazione vengono riportati esclusivamente gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende modificare negli allegati, in luogo di nuovi estremi di registrazione.
Questo perché la dichiarazione “sostitutiva” di soli allegati non ha un’autonoma “valenza dichiarativa” e, quindi, non si va a sovrapporre a quella precedentemente inviata ma dà solo la possibilità al contribuente di sostituire o integrare gli allegati da regolarizzare presenti nella prima dichiarazione inviata.
Successivamente alla registrazione della dichiarazione, inizia l’attività di controllo sulla regolarità della stessa e dei relativi allegati, da parte dall’ufficio territoriale competente. Se i controlli si concludono con esito positivo, viene rilasciata una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente; essa viene resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all’eredità, nonché nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute. Se invece i controlli si concludono con esito negativo, l’ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all’articolo 32 del Dlgs 346/1990.
Il contribuente può regolarizzare la sua situazione entro 60 giorni, anche attraverso l’invio della dichiarazione sostitutiva di soli allegati. Qualora la dichiarazione è stata inviata per il tramite di intermediari, questi sono tenuti a rilasciare tempestivamente ai contribuenti che hanno conferito loro l’incarico di provvedere agli adempimenti previsti, copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico nell’ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.
Più dettagliatamente, le cinque ricevute contengono:
- l’attestazione dell’avvenuta trasmissione del file, immediatamente dopo l’invio telematico dello stesso
- l’indicazione degli estremi di registrazione e la direzione provinciale nella cui circoscrizione ricade l’ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione. Tale ricevuta viene rilasciata a seguito dei controlli formali automatizzati sui dati riportati nel modello dichiarativo e, in caso di esito positivo, costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione; in caso di esito negativo, invece, fornisce le segnalazioni e i motivi dell’eventuale scarto della stessa. In tal modo, il contribuente ha, di fatto, la possibilità di regolarizzare la sua posizione tempestivamente, senza attendere la notifica di atti formali da parte dell’ufficio territoriale (tramite la presentazione della dichiarazione sostitutiva contenente soli allegati). Se in dichiarazione il contribuente ha espresso la volontà di non avvalersi del servizio di voltura automatizzata, dal momento della registrazione della dichiarazione e, quindi, a partire dalla emissione della seconda ricevuta, decorrono i 30 giorni per presentare la relativa domanda. A tal fine, la seconda ricevuta deve essere allegata a tale richiesta
- l’attestazione dell’esito del pagamento delle somme dovute in autoliquidazione, qualora sia stato effettuato con addebito in conto. A tal proposito, è utile ricordare che, qualora il contribuente si sia servito dell’ufficio territoriale competente per trasmettere la dichiarazione, è possibile optare per il pagamento delle suddette somme tramite il modello F24 in luogo dell’addebito in conto (in questo caso, non verrà emessa la terza ricevuta telematica)
- l’attestazione della regolarità della dichiarazione presentata, a seguito del buon esito dei controlli effettuati dall’ufficio sugli allegati; in questo caso, il servizio telematico fornisce, una quarta ricevuta che, di fatto, rappresenta una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione, resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (a esclusione dei legatari, che potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato) o tramite l’intermediario, qualora ne abbia curato la presentazione. Conclusa tale fase di controllo formale e l’emissione della quarta ricevuta, l’ufficio, a fronte del riscontro di regolarità della dichiarazione di successione, verifica la tempestività e la correttezza dei versamenti delle imposte e tributi autoliquidati e calcola l’imposta di successione, qualora dovuta. Nel caso di versamento tardivo o insufficiente delle imposte autoliquidate o in presenza di imposta di successione da versare, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione che notifica ai soggetti beneficiari (eredi, legatari, chiamati all’eredità, eccetera)
- l’esito della domanda di volture catastali, qualora il contribuente si sia avvalso del servizio di voltura automatizzata previsto di default con l’invio della dichiarazione. Tale esito può contenere tre tipologie di informazione: a) tutti gli immobili sono stati volturati; b) solo parte degli immobili sono stati volturati (in questo caso vengono forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle operazioni di voltura); c) nessun immobile è stato volturato.