studi di settore 2È stata pubblicata, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una prima tranche delle bozze dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, dei modelli che, una volta approvati, dovranno essere utilizzati per la trasmissione, con Unico 2017, dei dati per l’applicazione degli studi di settore.

 

L’elemento di grande novità che appare subito evidente è la consistente diminuzione delle informazioni richieste all’interno dei modelli rispetto alle annualità precedenti. Tale attività di semplificazione era già stata anticipata nella videoconferenza con gli Osservatori regionali sugli studi di settore dello scorso 18 maggio; in tale occasione, erano state, tra l’altro, presentate le linee guida dell’intervento e, al fine di quantificarne la portata, era stato presentato il caso dello studio di settore applicabile alle farmacie.

 

In particolare, la semplificazione in argomento si concretizza:

 

 

  • per quanto riguarda gli studi in evoluzione per il periodo di imposta 2016, nel richiedere nel modello le sole informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
  • per quanto riguarda gli studi le cui evoluzioni sono state approvate per le annualità 2014 e 2015, nel mantenere le sole informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (si segnala che, nel caso di sezioni contenenti almeno una variabile significativa ai fini dell’applicazione dello studio di settore, con dati in percentuale la cui somma fa 100%, per evitare errori di compilazione sono state confermate, in questa prima fase, anche quelle non significative). Per evitare possibili effetti critici per l’utenza è stata, in questo caso, mantenuta la numerazione dei righi prevista nei modelli per l’anno 2015.

 

 

In entrambi i casi, l’intervento comporta la presenza, all’interno dei modelli, di un numero significativamente inferiore di informazioni rispetto agli anni precedenti.

 

La semplificazione in argomento, coerente con l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2016-2018 del ministro dell’Economia e delle finanze e in linea con l’impegno del Governo del marzo 2015(1), rappresenta un ulteriore passaggio del percorso iniziato già da qualche anno attraverso il quale si è inteso ridurre gli adempimenti dichiarativi relativi agli studi, senza per questo diminuire il presidio in materia.

 

Da ultimo, si ricorda la riduzione, per il periodo di imposta 2015, delle ipotesi in cui, a fronte della dichiarazione di una causa di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, il contribuente resta comunque tenuto alla presentazione del relativo modello.

 

In particolare, rispetto a quanto avveniva fino al periodo d’imposta 2014, per il 2015 non sono più obbligati a presentare il modello studi di settore i contribuenti:
– che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta
– che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione.

 

La semplificazione, a quanto si può rilevare dalle prime bozze pubblicate, interessa i quadri:
– B, unità locali
– C, modalità di svolgimento dell’attività
– D, elementi specifici dell’attività.

 

Si riportano, di seguito, alcune immagini di raffronto tra quadri presenti in alcuni modelli degli studi di settore approvati per il 2015 e i corrispondenti quadri presenti nelle bozze di modelli pubblicate.

 

 

Studio WD03U afferente le attività di pulitura e cernita di semi
e granaglie (c.a. 01.64.01), molitura del frumento (c.a. 10.61.10),
molitura di altri cereali (c.a. 10.61.20); lavorazione del riso (c.a. 10.61.30)
e altre lavorazioni di semi e granaglie (c.a. 10.61.40)
Versione approvata per il p.i. 2015 Bozza modello per il p.i. 2016
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figura 1

 

 

 

Dall’analisi della figura 1 si rileva una differenza tra il modello approvato per l’annualità d’imposta 2015 e l’ipotesi per il periodo d’imposta 2016 di 34 campi in meno.

 

 

 

 

Studio WM06B afferente l’attività di commercio al dettaglio
di strumenti musicali e spartiti (c.a. 47.59.60)
Versione approvata per il p.i. 2015 Bozza modello per il p.i. 2016
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figura 2

 

 

 

Anche per questo studio appare incisiva l’ipotesi di semplificazione; si tratta, infatti, di 30 campi in meno da compilare.

 

Di analoga portata gli interventi di riduzione delle informazioni rilevabili dalle altre bozze di modello pubblicate.

 

Appare evidente che tale operazione, oltre a rappresentare una sicura riduzione degli oneri amministrativi in capo ai contribuenti e una semplificazione delle attività degli operatori professionali che forniscono assistenza nella compilazione dei modelli, deve essere letta anche in termini di sempre maggiore trasparenza nei rapporti tra fisco e contribuente; la riduzione degli oneri dichiarativi comporterà effetti sulla tempistica relativa alla compilazione dei modelli degli studi di settore oltre a una minore possibilità di commettere errori in tale fase.

 

I modelli pubblicati non presentano al momento il quadro “Z”, utilizzato per raccogliere gli ulteriori dati, individuati con il supporto della Sose e oggetto di confronto con le organizzazioni di categoria, utili ai fini di una successiva evoluzione degli studi di settore, e quello relativo ai correttivi crisi (in passato denominato quadro “T”). Tale ultima tipologia di quadro potrà essere elaborata solo a valle della fase di analisi delle diverse fonti informative nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, finalizzata a verificare la necessità o meno di prevedere correttivi crisi anche per l’annualità di imposta 2016.

 

NOTE:

 

1) Seduta del 3 marzo 2015 “La Camera … impegna il Governo: a continuare nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra fisco e contribuente, di semplificazione delle procedure e riduzione degli adempimenti, al fine di conseguire il massimo adempimento spontaneo, a tal fine dotando l’amministrazione finanziaria di strumenti conoscitivi adeguati a favorire l’emersione dell’effettiva capacità fiscale di ciascun contribuente già nel momento dell’adempimento tributario, come avviene nei sistemi tributari europei più evoluti; a valutare l’opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell’attendibilità delle stime e, al contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti”.