indicatoriStudi di Settore: contestazioni e verifiche a chi competono? La determinazione induttiva dei ricavi in applicazione della speciale procedura non richiede altre verifiche, è il contribuente a doversi attivare in caso di contestazioni. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4151 del 2 marzo 2016, ha statuito che “l’idoneità dello strumento parametrico, ai fini di legittimare l’accertamento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento“. Soffermandosi, poi, sulla eccezione motivazionale, afferma che “il vizio di ‘motivazione insufficiente’ è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto al suo convincimento“.

 

Evoluzione processuale della vicenda

 

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale – in applicazione degli studi di settore riferiti al gruppo omogeneo di appartenenza in cui era stata inserita la contribuente – l’Agenzia delle Entrate contestava maggiori ricavi e rideterminava le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni. La contribuente ricorreva dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale che, investita della questione, accoglieva il ricorso. A parere dei giudici, “l’attendibilità degli studi di settore dovrebbe essere valutata in relazione alla specificità del caso concreto e il cluster non è nel caso di specie rappresentativo della realtà aziendale”.

 

Avverso la sentenza di primo grado, l’Agenzia ricorreva in appello avanti la Commissione tributaria regionale che, in accoglimento del gravame, riformava l’impugnata sentenza. A giudizio della Ctr, , il contribuente che voglia contestare l’applicazione degli studi di settore “ha l’onere di attivarsi e dimostrare l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni degli studi di settore”.

 

Studi di Settore: contestazioni e verifiche a chi competono?

 

La società ricorre allora alla Corte suprema eccependo:

 

 

  • la violazione dell’articolo 360, primo comma, n. 3, cpc: erroneo l’assunto che l’applicazione degli studi di settore sia di per sé idonea, in caso di non congruità dei risultati, a integrare il requisito previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, essendo piuttosto onere dell’amministrazione integrarne il risultato mediante l’indicazione “di elementi contabili ed extracontabili collegati alla reale situazione aziendale” provvisti del necessario grado di gravità e idoneità
  • l’insufficiente motivazione.

 

 

Pronuncia della Cassazione

 

La Cassazione, nel respingere il ricorso, valorizza il contraddittorio, a pena di nullità dell’accertamento, quale momento dedicato al confronto sull’idonea applicazione degli studi di settore.

 

1. Autosufficienza degli studi di settore e ruolo del contraddittorio

 

Riguardo al primo motivo di impugnazione, la Corte di cassazione aveva già chiarito, con la sentenza 26635/2009, pronunciata a sezioni unite, che “la procedura di accertamento tributario standardizzato – mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi delle scritture contabili, la cui regolarità non impedisce l’applicabilità dello standard“. L’efficacia probatoria della determinazione induttiva dei ricavi, in applicazione degli studi di settore, non richiede che l’amministrazione sia tenuta a un’ulteriore attività rispetto a quella consistita nell’applicare al contribuente lo studio di settore corrispondente alla categoria di inclusione. L’idoneità dello strumento parametrico, ai fini di legittimare l’accertamento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, non discende, invero, ex se, dalla mera applicazione dello studio di settore – costituendo, in realtà, gli studi di settore semplici estrapolazioni statistiche di indici di una normale redditività – “ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento“. In quella sede, il contribuente ha la facoltà di provare “la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area di applicazione degli standard o la specificità della sua attività economica nel periodo considerato“, fermo restando che, “se si astiene dal prendere parte al contraddittorio, assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito“.

 

2. Insufficiente motivazione della sentenza

 

A proposito del vizio di motivazione insufficiente, la Cassazione ribadisce che è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito sia evincibile “l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto al suo convincimento“. A giudizio della Corte, il suddetto vizio della sentenza, eccepito dinnanzi al giudice di legittimità, non è riconoscibile laddove “vi sia difformità rispetto alle attese, della ricorrente, sugli elementi decisi, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (cfr Cassazione, sentenza 24148/2013).

 

Nel caso di specie, a giudizio della Corte, la ricorrente, censurando la decisione del giudice territoriale sotto il profilo della coerenza logica rispetto ai fatti, manifesta la propria insoddisfazione per la decisione assunta dal giudice di merito e auspica una rinnovata valutazione di quegli elementi di fatto già negativamente decisi dai primi giudici, investendo la Corte di un sindacato sul merito del tutto estraneo ai suoi compiti istituzionali.