Aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla pubblica amministrazione assoggettate alla disciplina dello split payment.
Nell’apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze, contenente il “catalogo”, valido per il 2018, dei soggetti (diversi dalle amministrazioni pubbliche) tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972) sono stati aggiornati al 21 novembre 2017 i seguenti tre elenchi:
- società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
- società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
- società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni.
Resta invece aggiornato al 31 ottobre 2017 l’elenco delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. Gli elenchi possono essere consultati direttamente sul sito del dipartimento, mentre la ricerca delle società può essere effettuata attraverso il codice fiscale.
Le società interessate (escluse quelle quotate nell’indice Ftse Mib) possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni attraverso l’apposito modulo di richiesta (allegando la necessaria documentazione di supporto). Sono prese in considerazione solo le richieste di inclusione ed esclusione inviate mediante questo modulo. In ogni caso, è obbligatorio allegare la visura camerale della società. Esaminata la richiesta, il dipartimento delle Finanze procede all’eventuale aggiornamento degli elenchi.
Come specificato sul sito del dipartimento, gli elenchi non tengono conto dell’ulteriore estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione prevista dal Dl 148/2017, attualmente in corso di conversione in Parlamento.
Infine, si ricorda che per le amministrazioni pubbliche tenute all’applicazione dello split payment(articolo 17-ter, comma 1, Dpr 633/1972) occorre fare riferimento all’elenco Ipa pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it