societa controllatePer disciplinare l’estensione dello split payment, esteso anche alle Società Controllate, il ministero dell’Economia ha pubblicato il decreto ministeriale attuativo e  gli elenchi dei soggetti cui la nuova disciplina trova applicazione dal 1° luglio scorso (fino al 30 giugno 2020).


Le nuove operazioni si applicano anche nei confronti di:

 

• società controllate (ex articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del Codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;
• società controllate (ex articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
• società controllate direttamente o indirettamente (ex articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b),
• società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.

 

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»; tesi suffragata anche dalla successiva lettera m), laddove richiede per le società a controllo pubblico il controllo «di una o più amministrazioni.

 

Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura nell’anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro il 30 settembre dell’anno precedente.

 

Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell’art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.