La deroga all’applicazione del regime consente, a chi è sottoposto a controllo fiscale, di non restare materialmente inciso dal tributo, trasferendone il peso sui clienti.
L’Iva relativa a un accertamento definito da un contribuente, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa, anche nei confronti di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti. La questione, sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria in sede di interpello, è stata oggetto di precisazione con la risoluzione 75/E del 14 settembre 2016. L’istanza su cui si è pronunciata l’Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa (previsto dal comma settimo dell’articolo 60 del Dpr 633/1972) nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti (articolo 17-ter del Dpr 633/1972).
Il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti “pubblici” (circolare 1/2015), senza traslazione della soggettività passiva. In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l’emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell’imposta (come precisato al punto 7 della circolare 15/2015). Si verificherebbe, infatti, un duplice versamento all’erario, il primo da parte del contribuente oggetto di controllo, con modello F24, sulla base di quanto risulta dall’atto di definizione, il secondo, ad opera dal cliente, mensilmente, in seguito alla ricezione della fattura in modalità scissione.
In base alla regola generale, pertanto, l’Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell’imposta. L’orientamento espresso con il documento odierno mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Conseguentemente, l’Iva relativa a un accertamento definito, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti.