Applicazione dello split payment verso le pubbliche amministrazioni e società partecipate: ecco un riepilogo e lo stato delle cose sulla sua adozione.
Con l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:
A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
B) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
C) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
D) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;
F) le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
In data 27 giugno 2017 è stato emanato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 50/2017, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo.
Per effetto dello Split Payment, gli enti hanno smesso di versare l’Iva sugli acquisti, recuperando in questo modo il credito e risparmiando risorse a favore del bilancio. Ma cosa succede ora che gli enti territoriali subiranno l’applicazione dello split nel caso di entrate fatturate alle proprie società partecipate?
Ai fini Iva, gli enti dovranno effettuare una doppia registrazione, come già accade nel caso degli acquisti commerciali. In contabilità finanziaria, per il principio dell’integrità del bilancio, gli enti dovranno continuare ad accertare l’entrata al lordo dell’Iva. Al momento dell’incasso della fattura, per il solo imponibile, rimarrà aperto l’accertamento pari all’ammontare dell’imposta, che dovrà essere “chiuso” con una reversale emessa sul tesoriere comunale, a cui corrisponderà un mandato di pari importo emesso in parte spesa, a rettifica dell’entrata che rappresenta l’Iva a debito che, ovviamente, non sarà versata.
Si ribadisce che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»; tesi suffragata dal fatto che si richiede per le società a controllo pubblico il controllo di una o più amministrazioni.