split paymentLe modifiche attese in materia di Split Payment: un riepilogo sintetico.


L’art. 1 del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) ha previsto un ampliamento dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dal punto di vista:

 

  •  oggettivo: comprendendo i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito
  • soggettivo: estendendosi anche alle società:

– controllate direttamente dai Ministeri o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni
– controllate direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei precedenti punti
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

La definizione di controllo viene disciplinata in modo diverso per le varie fattispecie. Le nuove norme troveranno applicazione a partire dal 1° Luglio 2017; con DM da emanare entro il 24/05/2017 (30 giorni dall’entrata in vigore del DL 50/2017) andranno definite le modalità attuative.

 

Sono dunque due i fronti sui quali opera l’estensione della disciplina dello split payment: da un lato l’estensione alle fatture emesse dai professionisti e dall’altro un assai ampio allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel proprio ciclo passivo.

 

Lo split payment, a partire dal 1° luglio 2017 sarà esteso a settori non ancora interessati dalla scissione dei pagamenti dell’Iva e che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni pagano l’imposta ai fornitori secondo le regole generali.

 

Anche i professionisti dovranno fare i conti con le fatture al netto dell’Iva quando lavoreranno con la Pubblica amministrazione, con le società pubbliche e con le quotate. Questa, almeno, è l’indicazione delle regole a cui hanno lavorato al ministero dell’Economia per la manovra correttiva da 3,4 miliardi.