Il decreto del 27 giugno con cui il ministero dell’Economia ha disciplinato le regole del nuovo split payment ha introdotto, tra le altre, un’importante novità nella liquidazione dell’iva split commerciale per le PA.
In primo luogo le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’ esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano il versamento dell’ imposta dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l ‘imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell ‘anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall ‘ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi della stessa norma, entro i l 30 settembre dell’anno precedente.
Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter del decreto 633 del 1972, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo I ciel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, accantonano le somme occorrenti per il successivo versamento dell ‘imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 novembre 2017.
Questa procedura comporta per l’ente delle uscite finanziarie aggiuntive nell’esercizio di competenza, che potrebbero comportare dei problemi di cassa, a fronte di un credito da utilizzare nell’esercizio successivo, dopo la presentazione della dichiarazione.