Il Dipartimento delle Finanze, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile il DM del 23.1.2015, vale a dire in anteprima il decreto sul versamento dell’IVA delle P.A.

L’articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972.

L’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.

L’articolo 3 dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.

L’articolo 4 disciplina il versamento dell’imposta nel seguente modo:

a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Inoltre, l’adempimento va versato:

a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.

L’articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

L’articolo 6 del decreto contiene alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall’Agenzia delle entrate.

L’articolo 7 precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell’imposta.

L’articolo 8 dà attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della legge di stabilità includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria.

L’articolo 9 prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Il versamento deve categoricamente avvenire entro il 16 aprile 2015.

 

 

Consulta l’allegato: DEF – 9 punti dello Split Payment

 

 

FONTE: DEF – Dipartimento dell’Economia e delle Finanze

 

 

 

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