Split paymenttLa scissione dei pagamenti non si applica agli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, anche se di interesse generale.

 

Con la circolare n. 1/E del 2015, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla platea delle Amministrazioni pubbliche destinatarie del meccanismo dello split payment, è già stato evidenziato che l’elencazione dei soggetti contenuta nell’articolo 17-ter del Dpr 633/72 ripropone quella recata dall’articolo 6, quinto comma, dello stesso Dpr relativamente all’esigibilità differita dell’Iva, precisando, tuttavia, che per individuare le Pa coinvolte nello split payment, occorre sì fare riferimento a quelle interessate dall’articolo 6, ma con un’interpretazione basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, dovendosi considerare le diverse finalità delle norme (antievasione la prima, agevolativa la seconda).

 

In via generale, pertanto, sono state individuate, quali Pa destinatarie della nuova norma:

 

  • Stato e organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, comprese le istituzioni scolastiche, del tutto compenetrate nell’organizzazione statale

 

  • enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Tuel. Sono state, inoltre, ricondotte nella categoria anche Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di comuni (enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, che quindi, in relazione a questi, si sostituiscono ai comuni associati)

 

  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprendendovi anche le loro Unioni regionali, che per legge svolgono in forma associata alcune funzioni delle Cciaa

 

  • istituti universitari

 

  • aziende sanitarie locali, compresi gli eventuali enti pubblici subentrati ai soggetti del Ssn nell’esercizio di funzioni amministrative e tecniche

 

  • enti ospedalieri, eccetto quelli ecclesiastici, che operano in regime di diritto privato

 

  • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (Irccs)

 

  • enti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab e Asp)

 

  • enti di previdenza (Inps e Fondi pubblici di previdenza).

 

Con riferimento agli enti non espressamente richiamati dalla norma, ma indicati nell’anzidetta elencazione, la circolare n. 1/E ha evidenziato che, diversamente, un’esclusione dal meccanismo dello split payment degli stessi avrebbe limitato, di fatto, l’attuazione della finalità antievasiva della norma.

 

Coerentemente, la recente circolare n. 15/2015 precisa che sono da ricomprendere nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento anche, ad esempio, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi (organi dello Stato) e i Consorzi interuniversitari (costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni).

 

Quest’ultima circolare chiarisce, altresì, che nell’ambito applicativo della norma devono essere compresi anche i soggetti pubblici sostanzialmente immedesimabili negli enti espressamente elencati, in quanto loro immediata e diretta espressione.

 

Pa escluse dallo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile a:

 

  • enti previdenziali di natura privata

 

  • aziende speciali ed enti pubblici economici in genere

 

  • ordini professionali, enti e istituti di ricerca, autorità amministrative indipendenti, agenzie fiscali, agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, Automobil-club provinciali, eccetera.

 

Con riferimento agli enti previdenziali, la circolare n. 15/E precisa che, per l’individuazione della natura degli stessi, occorre fare riferimento alla qualificazione eventualmente operata con legge o, in assenza di qualificazione, accertare la sussistenza degli indici distintivi della natura pubblica, quali, ad esempio, poteri autoritativi, potestà di autotutela e ingerenza statale.

 

L’ultima circolare ribadisce, poi, che il meccanismo dello split payment non si applica, inoltre, agli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle categorie citate dalla norma.

 

Indice delle Amministrazioni pubbliche 

Riguardo alla possibilità di avvalersi dell’ausilio dell’indice delle Pa, con il primo documento di prassi (circolare n. 1/E) è stata effettuata un’elencazione esemplificativa delle categorie di enti riconducibili nell’ambito applicativo della norma.

 

Il secondo precisa, ora, che per gli enti appartenenti alle restanti categorie Ipa, non menzionate nella precedente circolare, la valutazione sull’applicabilità del meccanismo dovrà essere effettuata sulla base dei chiarimenti forniti e per i fornitori sarà sufficiente attenersi alle indicazioni della Pa interlocutrice, nel presupposto che questa abbia tutti gli elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla propria riconducibilità nell’ambito applicativo dello split payment, ferma restando la possibilità per la stessa, in caso di dubbi ulteriori, di ricorrere all’istituto dell’interpello.