Under the microscope

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 7 febbraio 2017, n. 1, ha fornito chiarimenti importanti sullo strumento fiscale dello Spesometro per gli Enti Locali.


 

L’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23 ha delegato il governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di IVA e le transazioni effettuate.

 

In attuazione della delega, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

 

Inoltre, gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.

 

L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

 

Per il 2017 – primo anno di attuazione della disposizione in esame – l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi provvedimento prot. n. 212804 del 1 dicembre 2016 del Direttore dell’Agenzia).

 

L’opzione può essere esercitata dal contribuente o da un intermediario (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998) suo delegato, tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell’Agenzia delle entrate nell’area “Fatture e corrispettivi”. Nella stessa area del sito è presente una pagina dedicata di informazione e assistenza on-line.

 

Il 28 ottobre scorso, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (prot. 182070) “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127” che ha definito, tra l’altro:

 

– quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate a seguito dell’esercizio dell’opzione;

 

– il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati;

 

– le modalità per la trasmissione dei dati delle fatture.

 

In allegato il testo completo della Circolare.