È arrivata, dall’Agenzia delle Entrate, la conferma ufficiale a quanto già anticipato con il comunicato dello scorso 1° aprile: anche per il 2015, i commercianti al dettaglio e gli operatori turistici sono esonerati dalle comunicazioni all’Anagrafe tributaria delle operazioni attive, rilevanti ai fini Iva, di importo unitario inferiore, rispettivamente, a 3.000 euro (al netto dell’Iva) e 3.600 euro (al lordo dell’Iva). Tagliate fuori dallo spesometro, sempre in riferimento allo stesso periodo d’imposta, anche le amministrazioni pubbliche e autonome.
Il dettaglio e il via libero definitivo in un provvedimento del 6 aprile 2016.
L’Amministrazione finanziaria, venendo incontro a esigenze di semplificazioni e alle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria, conferma quanto già deciso per le tre precedenti annualità, alleggerendo l’adempimento nei confronti degli esercenti indicati negli articoli 22 (commercianti al minuto) e 74-ter (agenzie di viaggi e turismo) del Dpr 633/1972, e depennando l’obbligo per gli enti pubblici.
In particolare, per le Pa, si tratta di un significativa riduzione delle incombenze tributarie, considerando anche le novità procedurali derivanti dall’obbligo di fattura elettronica e dall’entrata in funzione del meccanismo dello split payment, che attribuisce ad alcune amministrazioni pubbliche, soggetti Iva oppure no, l’incarico di versare l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro in fattura dal fornitore.
Va infine ricordato che, come previsto dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 953, legge 208/2015), per evitare una duplicazione di adempimenti, non vanno ritrasmessi con la comunicazione pro spesometro – comunque da inviare alle scadenze previste – i dati relativi alle spese sanitarie già comunicate al sistema Tessera sanitaria. Tuttavia, nel caso risultasse più agevole sotto il profilo informatico, i contribuenti interessati possono indicare nel modello polivalente dello spesometro anche i dati già inviati al sistema Ts.