spesometro-2018Spesometro 2018: la scadenza è ormai molto vicina, quindi è necessario operare un riepilogo per essere pronti alla trasmissione dei dati.


La data attuale per presentare tutti i dati è il 6 Aprile 2018. Dovranno essere inviati i dati del secondo semestre, le comunicazioni opzionali delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre. Possono essere apportate anche eventuali correzioni dei dati erroneamente trasmessi in riferimento al primo semestre, sempre entro 6 aprile 2018.

 

Regole

 

L’obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) per i soggetti passivi Iva è stato introdotto dal Dl 78/2010 (articolo 21).

 

Il Dl 148/2017 (articolo 1-ter) ha semplificato l’adempimento comunicativo prevedendo:

 

  • la possibilità di trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
  • per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata).

 

Esonero

 

L’esonero dall’invio dello spesometro riguarda particolari categorie:

 

  • produttori agricoli delle zone montane
  • dei titolari di partita Iva che però hanno scelto il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate
  • soggetti con regime agevolato forfettario
  • dei soggetti con regime dei minimi
  • Associazioni e altri soggetti che adottano il regime forfettario, devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, ovvero quelli che rientrano nel regime agevolato.
  • La pubblica amministrazione, infine, non è tenuta all’invio dei dati, se le informazioni vengono inviate tramite il Sistema di Interscambio Sdl. Nel caso contrario, deve inviare i dati delle fatture e le note di variazione emesse dagli enti nei confronti dei soggetti diversi dalle PA.
  • Viene comunque esonerata dall’invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

 

Scadenze

 

Più precisamente, viene disposto che scadono il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento (cioè 60 giorni dopo il 5 febbraio 2018, pertanto il 6 aprile 2018) i termini per effettuare:

 

  • la comunicazione obbligatoria relativa al secondo semestre 2017
  • la comunicazione opzionale relativa al secondo semestre 2017
  • le integrazioni delle comunicazioni (obbligatoria e opzionale) relative al primo semestre 2017, trasmesse per avvalersi della possibilità di non vedersi applicate le sanzioni in caso di errato invio dei dati.