Anche i grossisti autorizzati alla vendita al dettaglio di medicinali per animali sono tenuti a trasmettere al Fisco i costi sostenuti dai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2016.
Per la detrazione dei farmaci veterinari, non occorre più la prescrizione medica, basta lo scontrino parlante. Mentre non è consentita la detrazione delle spese per mangimi speciali e per antiparassitari, anche se prescritti dal professionista, perché non classificati, dal ministero della Salute, come farmaci ma come prodotti appartenenti all’area alimentare.
Sono questi i principali chiarimenti forniti con la risoluzione 24/E del 27 febbraio 2017, in seguito a una richiesta di consulenza giuridica in merito all’interpretazione dell’articolo 15 del Tuir.
L’ampliamento della platea dei soggetti interessati dall’obbligo della trasmissione telematica dei dati concernenti le spese sanitarie, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, prevede che anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi in tale ambito, anche se non accreditate con il Servizio sanitario nazionale, debbano provvedervi per i costi sostenuti dai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2016. Inoltre, il decreto Mef del 2 agosto 2016 ha stabilito che alla comunicazione sono tenute anche le strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari”. Infatti, la normativa sanitaria veterinaria prevede che i grossisti di farmaci veterinari, autorizzati alla vendita diretta, possono cedere al dettaglio medicinali per gli animali da compagnia, in confezioni “dedicate”, senza bisogno di ulteriore autorizzazione.
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I quesiti
In materia, è stato chiesto se, oltre a quelle indicate nella circolare 55/2001, sono detraibili altre spese, in particolare i medicinali veterinari acquistabili senza ricetta e quelli acquistabili presso i negozi specializzati (pet-shops), come antiparassitari e disinfestanti per uso esterno. E, ancora, se sono detraibili le spese per l’acquisto di mangimi speciali destinati agli animali da compagnia.
Il parere dell’Agenzia
Dopo aver ricordato che la detrazione Irpef del 19% per le spese veterinarie sostenute nell’anno (fino a un importo massimo di 387,34 euro, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro) è unica per tutti i costi sostenuti e che il limite di detraibilità, pertanto, prescinde dal numero di animali posseduti, la risoluzione ribadisce che è possibile detrarre le sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono agevolabili quelle per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e per animali allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole ovvero utilizzati per attività illecite.
Oltre ai costi delle prestazioni professionali del medico veterinario, la circolare 55/2001 indicava come detraibili anche quelli per l’acquisto di medicinali prescritti dal veterinario e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
Con la risoluzione 24/2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, invece, che anche per detrarre le spese per farmaci veterinari è sufficiente il possesso dello scontrino “parlante” e non occorre più la prescrizione medica, analogamente a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali. Lo scontrino deve, perciò, contenere, oltre al codice fiscale del contribuente, la quantità e la natura (attestata dal codice di autorizzazione in commercio) dei medicinali acquistati, come avviene comunemente per le nostre spese mediche (cfr risoluzione 218/2009 e circolare 40/E del 2009). Mentre, è senza importanza il luogo dove essi siano stati acquistati, purché autorizzati alla vendita.
Per quanto concerne l’altro quesito posto, il documento di prassi chiarisce che le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare (cfr risoluzione 396 del 2008) analogamente alle spese di acquisto di integratori alimentari per l’uomo.