Nella dichiarazione 730/2024 è possibile inserire anche le spese per mediche per disabili: scopriamo quali sono quelle interamente detraibili.


Con la dichiarazione dei redditi 2024, i contribuenti possono portare in detrazione alcune spese, sostenute nel periodo d’imposta 2023.
Tra le spese detraibili, ci sono anche le spese mediche sostenute dai soggetti con disabilità e dai familiari che li hanno o meno in carico.

Vediamo allora quali sono.

Spese mediche disabili: quali sono interamente detraibili nel 2024

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per cittadini con disabilità, facciamo riferimento alla Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie dell’Agenzia delle Entrate.

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica, sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

A poterne beneficiare sono le persone

  • Che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di handicap, come indicato nell’art.1 della legge 104;
  • Che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra;
  • Riconosciute come grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’art.14 del Testo Unico n°915/1978.

Le spese deducibili sono:

  • Spese mediche generiche, come medicinali, prestazioni rese da un medico generico, etc.;
  • Spese di assistenza specifica.

Queste due tipologie di spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se vengono sostenute dai familiari della persona con disabilità e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.

Quali sono le spese di assistenza specifica?

Vengono considerate “spese di assistenza specifica”, le spese sostenute per:

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa, resa da personale paramedico in possesso di qualifica professionale specialistica;
  • Prestazioni rese dal personale addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico-assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona;
  • Prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese da figure professionali elencate nel Dm del 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza prescrizione da parte di un medico, a patto che, nella documentazione, risulti la figura professionale.

Sono comprese nelle spese detraibili anche le attività di Ippoterapia e Musicoterapia, a patto che siano eseguite in centri specializzati e che siano prescritte da un medico.

Cosa non rientra nelle spese deducibili?

Non rientrano nelle spese sanitarie deducibili

  • le prestazioni svolte da un pedagogista;
  • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto di dispositivi medici che, però, rientrano nelle spese detraibili al 19% sulla parte eccedente a 129,11 euro.

Qual è la documentazione utile?

La documentazione delle spese è costituita da fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del codice fiscale e del numero di partita iva.

Questi documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi, ma vanno conservati, in originale, per poterli consegnare all’Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.