Spese giudiziarie – È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014 il decreto 7 marzo 2014 inerente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”. Il decreto individua i 285 uffici del giudice di pace che, a seguito delle istanze formulate dai Comuni, verranno mantenuti con un’assunzione integrale delle spese di erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno del personale amministrativo.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 29 aprile. È a partire da questa data va calcolata la tempistica contenuta dal decreto. I Comuni hanno 15 giorni di tempo per revocare la domanda di mantenimento; qualora non intendano revocare tale domanda, 60 giorni per comunicare al ministero della Giustizia che possono materialmente assicurare gli impegni dichiarati nell’istanza di mantenimento.
È a carico dell’amministrazione giudiziaria la formazione del personale amministrativo, che avrà la durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014, come individuato nella circolare di istruzioni per l’attuazione del D.M. 7 marzo 2014 pubblicata oggi sul sito del Ministero della Giustizia.
FONTE: Anci