educazione, formazioneLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di non discriminazione in base all’età di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 200/78/CE del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego. La domanda veniva presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la parte ricorrente e l’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi in merito al diniego di una agevolazione fiscale per il mancato accoglimento della richiesta di deduzione dei costi di formazione dai redditi imponibili.

 

Il procedimento precontenzioso

 

La parte ricorrente, all’epoca trentaduenne, nel corso del 2008 frequentava un corso di formazione. Nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, inseriva quale voce di deduzione dalla base imponibile, le spese sostenute a titolo di formazione personale. L’Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi contestava l’inserimento delle spese di formazione quale voce deducibili alla luce della normativa nazionale che prevedeva  tale possibilità solo per le persone con età inferiore ai trent’anni. Successivamente, la parte ricorrente presentava ricorso contro tale decisione di esclusione. Ricorso che veniva respinto sia in primo grado che in appello. Ecco che allora, alla luce del mancato riconoscimento della possibilità di deduzione la parte ricorrente si rivolgeva al giudice del rinvio al fine di confrontare tale diniego, ad un regime fiscale di deduzione delle spese di formazione, con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2000/78 nonché con il principio di non discriminazione a causa dell’età. Pertanto, nell’intento di risolvere il dubbio interpretativo tra normativa nazionale e normativa comunitaria il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento per presentare la questione pregiudiziale ai togati della Corte di giustizia europea.

 

Le questioni pregiudiziali

 

La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, della direttiva 2007/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, se lo stesso si applichi ad un’agevolazione inclusa in un regime fiscale in base al quale, nel rispetto di determinate condizioni, le spese di formazione possano essere dedotte dal reddito imponibile. Altra questione, legata alla precedente, riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2007/78 ovvero se quest’ultima norma possa essere interpretata nel senso che una disparità di trattamento in ragione di età si possa giustificare se alla base della presunta disparità di trattamento sia parziale e ricada nell’ambito della responsabilità personale di colui che la richiede per il raggiungimento dell’obiettivo dallo stesso perseguito.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

In via preliminare, sottolineano i togati europei, secondo costante giurisprudenza della Corte, la direttiva 2000/78/CE, tende a stabilire un quadro generale per assicurare a tutti la parità di trattamento in materia di occupazione, garantendo una protezione efficace contro atteggiamenti discriminatori tra cui quello basato sull’età. Tra le norme della richiamata direttiva, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera b), prevede l’applicazione in forma estesa a tutti i livelli di orientamento professionale. Al riguardo, la Corte ha osservato come l’esistenza di un diritto e la portata di un diritto a deduzione, come quella di cui alla normativa nazionale, pur non riguardando direttamente l’accesso alla formazione professionale né influenzano la fruibilità proprio a causa della sua incidenza di carattere finanziario. Pertanto, ricordano i giudici nazionali la questione pregiudiziale posta va risolta in considerazione che i mezzi messi in atto sono appropriati e necessari per il raggiungimento della finalità prefissata e che il regime fiscale, come quello di cui alla causa principale, è un regime in grado di promuovere lo sviluppo del mercato del lavoro per i giovani attraverso il beneficio, sotto forma di trattamento fiscale agevolato, della partecipazione a corsi di formazione, Tuttavia, gli eurogiudici rimandano al giudice del rinvio verificare se le circostanze riconosciute giustificative del regime fiscale controverso siano riscontrabili nel caso di specie.

 

La pronuncia

 

I giudici della sesta sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati nel senso di stabilire che all’articolo 3, comma 1, lettera b), della direttiva 2007/78/CE, nella misura in cui preveda che un trattamento fiscale delle spese di formazione sostenute da un soggetto diverso a seconda dell’età, rientra nel campo di applicazione materiale della direttiva 78 in quanto mira a promuovere l’accesso alla formazione per i giovani. Inoltre, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 78 citata che deve essere interpretato nel senso che non osta a un sistema fiscale, come quello in esame, che permetta la deduzione integrale dal reddito imponibile delle spese di formazione alle persone con meno di 30 anni, a determinate condizioni, nella misura in cui tale agevolazione fiscale sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima, relativa alla politica dell’occupazione e che rappresenti un mezzo appropriato e necessario per il raggiungimento di tale finalità.