A fermare il meccanismo rimborsi forfettari previsti per i Comuni interessati in quanto sedi di uffici giudiziari è l’ordinanza n. 4809/2017 del Tar Lazio, che sospende il decreto di Palazzo Chigi di marzo con cui si era avviata la macchina.
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento infatti può essere accolta in parte, limitatamente alla previsione, contenuta nell’art. 3, comma 4 del d.p.c.m. gravato – laddove subordina il riconoscimento e la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia al contenzioso pendente – nonché alla nota del Ministero della giustizia impugnata con il ricorso per motivi aggiunti.
il ricorso presentato da Ascoli Piceno, così come da altre città come Torino e Bologna, che ha prodotto la sospensiva. Per chiedere i rimborsi, infatti, i comuni avrebbero dovuto rinunciare entro fine mese a ogni contenzioso sul tema: clausola che il Tar giudica lesiva dei diritti di difesa. Appare ravvisabile un pregiudizio che, ancorché economico, è di particolare rilevanza e difficile reintegrabilità, alla luce della specifica condizione finanziaria dell’ente ricorrente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
a) accoglie in parte l’istanza di sospensione cautelare, nei sensi di cui in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 luglio 2018. Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
In allegato il testo completo della Sentenza.