Per poter beneficiare della deduzione relativa alle spese per le adozioni internazionali, è necessario che la procedura abbia avuto esito positivo?
Mariano R.
Ai fini Irpef, è deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale di minori stranieri, come disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli 29-39 quater della legge 184/1983 (articolo 10, comma 1, lettera i-bis, Tuir). È possibile usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura e indipendentemente dall’esito della stessa. Non è quindi necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo. A tal proposito, quindi, si deve ritenere che l’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti destinatari della deduzione (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, che abbiano intrapreso la procedura di adozione internazionale di minori stranieri (risoluzione 77/E del 28 maggio 2004). Resta fermo, in ogni caso, che per usufruire legittimamente della deduzione, è necessario che ricorrano tutte le condizioni e che sussistano tutti gli ulteriori requisiti di legge.