spesa pubblicaLe somme non versate dalle Province e dalle Città metropolitane a titolo di contenimento della spesa pubblica saranno recuperate da Agenzia delle Entrate e Aci. Con il decreto firmato il 5 luglio 2016 dal Direttore Generale delle Finanze, dal Ragioniere Generale dello Stato e dal Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno sono state definite le modalità per procedere al recupero dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e dell’Rc auto in caso di mancato versamento da parte di Province e Città metropolitane dei tagli operati dalla Finanziaria 2015 (Legge n. 190/2014).

 

In caso di mancato versamento, parziale o totale, da parte di ciascuna provincia e città metropolitana degli importi di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti.

 

L’Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la possibilità di procedere all’integrale recupero delle somme dovute dalle province e dalle città metropolitane inadempienti, nel limite massimo del 90 per cento delle entrate relative all’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (imposta sulla RCA) complessivamente riscosse tramite modello F24 nell’anno precedente, per ciascuno degli enti interessati, nello stesso periodo in cui deve essere effettuato il recupero nell’anno corrente.  Ai fini del calcolo del limite di cui al periodo precedente, dal 90 per cento delle entrate sono sottratte le somme residue da recuperare a carico dei medesimi enti.

 

Qualora le somme da recuperare di cui alla comunicazione specificata al comma 1 eccedano il limite calcolato ai sensi del comma 2, l’Agenzia delle entrate comunica all’Automobile Club d’Italia (ACI), al Ministero dell’interno e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine previsto dallo stesso comma 2, le somme eccedenti da recuperare a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. ACI, previa comunicazione alle province interessate, inizia a trattenere le somme relative all’IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione e fino a capienza dell’imposta, in relazione all’ammontare del residuo sul contributo dovuto da ciascuna provincia e città metropolitana. Le somme trattenute sono riversate dall’ACI, anziché alle province, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di capo X, capitolo 3465, articolo 3.

 

In allegato il testo completo del Decreto.