sostitutivaChiariti i dubbi sui versamenti dell’imposta sostitutiva per le operazioni a medio e lungo termine effettuate nell’anno in corso, sorti a seguito delle modifiche apportate dal “collegato fiscale”.


 

Gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (articoli 15 e 16 del Dpr 601/1973) sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente. La prima rata, pari al 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va onorata entro il 30 aprile. Entro il 31 ottobre, andrà versato il restante 55%.

 

L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dagli acconti di quest’anno. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 50/E del 20 aprile 2017, rispondendo alle richieste di interpretazione della nuova disciplina definita dall’articolo7-quater, comma 33, del Dl 193/2016.

 

La vecchia disciplina

 

Fino all’anno scorso, i soggetti interessati presentavano all’Agenzia delle Entrate, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 settembre, la dichiarazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate nel primo semestre, in formato cartaceo e in duplice esemplare (articolo 8, comma 4, Dl 90/1990). L’ufficio annotava l’imposta dovuta e restituiva una copia della dichiarazione all’ente che, entro i 30 giorni successivi, era tenuto a versare l’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni del primo semestre dell’anno e un ulteriore importo, pari al 90% dell’imposta per il primo semestre, a titolo di acconto per il secondo semestre.

 

La nuova disciplina

 

Il Dl 193/2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973. In particolare, è stato abrogato l’obbligo delle due dichiarazioni cartacee a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, sostituito da quello di presentazione di un’unica dichiarazione telematica a decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; pertanto, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.

 

I dubbi

 

I dubbi espressi all’amministrazione finanziaria riguardano l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle operazioni effettuate nel 2017, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica. Più precisamente, se i versamenti relativi all’anno in corso sono dovuti o meno e, se sì, in che misura.

 

L’interpretazione dell’Agenzia

 

In base alla nuova disposizione (articolo 7-quater, comma 33, Dl 193/2016), i contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto, in genere, entro il 30 aprile di ogni anno. L’adempimento va effettuato anche per il 2017, pur se nel corso dello stesso anno non verrà presentata la dichiarazione telematica. La norma, infatti, stabilisce che gli enti versano, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente: l’obbligo di versamento dell’acconto, dunque, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

 

Pertanto, gli enti che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di cui agli articoli 15 e 16 del Dpr 601/1973, sono tenuti al versamento dell’acconto per l’esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell’imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio 2016. Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la prima rata, calcolata nella misura del 45% dell’acconto complessivamente dovuto, va versata entro il 30 aprile 2017 (slitta a martedì 2 maggio per via della domenica e della successiva festività del 1° maggio); la seconda rata, pari al restante 55%, va assolta entro il 31 ottobre 2017.

 

I versamenti

 

Il versamento degli acconti può essere effettuato mediante il modello F24, come disposto dal provvedimento 20 aprile 2017, utilizzando il codice tributo “1545”, istituito con la risoluzione 49/E di pari data. Dai versamenti in acconto per il 2017 potrà essere scomputato l’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti. Comunque, fino al 31 dicembre 2017, sarà ancora possibile effettuare i pagamenti anche tramite modello F23 e i relativi codici tributo ordinariamente previsti.

 

Adempimenti relativi al 2016

 

Il documento di prassi in esame precisa, inoltre, che per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016, il contribuente deve presentare la dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo la vecchia disciplina e assolvere ai relativi obblighi di versamento dell’imposta a saldo.

 

Eccezione del cartaceo

 

In attesa dell’approvazione della nuova dichiarazione telematica, la modalità cartacea va utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31 dicembre 2017, anche se relativi a operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (come nel caso di esercizio di durata inferiore all’anno solare, ad esempio, per cessazione dell’attività). In tali ipotesi, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, andrà presentata dichiarazione cartacea all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’ente.