Sorteggio Revisori Enti Locali: di cosa si tratta e come funziona? Ecco un breve riepilogo e alcune proposte di modifica.
Con il D.L. n. 138 è stato introdotto un nuovo criterio di nomina degli Organi di Revisione degli enti locali.
La nomina non viene più effettuata dal Consiglio Comunale, ma a decorrere dal DM attuativo si effettua un’estrazione fra coloro i quali risultano iscritti nell’ elenco dei Revisori degli Enti locali, tenuto dal Ministero dell’Interno, a cui si accede attraverso domanda on-line.
I compiti dei Revisori degli Enti Locali
I compiti dei revisori dei conti degli Enti Locali solo limitatamente hanno ormai una connotazione contabile, sono ora indirizzati principalmente verso l’ampia collaborazione con l’attività del consiglio comunale, rispetto al quale la loro funzione si attesta di volta in volta:
- ad organo di consulenza, sotto il profilo tecnico-contabile;
- controllo, rispetto all’attività degli organi esecutivi;
- indirizzo, in relazione all’adozione dei piani e dei programmi che richiedono un impegno finanziario;
- vigilanza sulla regolarità della gestione e di impulso, in relazione alla facoltà di formulare rilievi e proposte tendenti ad una migliore efficienza, produttività ed economicità.
L’elenco dei Revisori Enti Locali
L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno. Ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti. Nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.
La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).
La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.
Sorteggio Revisori Enti Locali
I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il sorteggio avviene dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del Decreto del 15 febbraio 2012 n.23; la procedura consente l’estrazione dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare, dall’articolazione regionale dell’elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali.
Per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti tramite il sorteggio dei revisori degli enti locali, con annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi di cui uno è il designato per la nomina di revisore mentre gli altri subentrano nell’eventualità di rinuncia o impedimento del primo.
Mantenimento nell’elenco
Per i soggetti già iscritti, la domanda di mantenimento si esaurisce attestando il conseguimento di almeno 10 crediti formativi obbligatori. Nel periodo compreso dal 1.01 al 30.11. Assentiti dagli ordini provinciali dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e riconosciuti dal Ministero dell’Interno.
Il comunicato ministeriale, come già in passato, prevede che i soggetti risultanti iscritti nell’elenco valido dal 1.01.2018, qualora confermino tutti i dati dichiarati nell’iscrizione relativa al 2018, per dimostrare il permanere dei requisiti relativi alla propria iscrizione nell’elenco devono semplicemente inserire i crediti formativi conseguiti nell’anno e chiudere la domanda senza ulteriori formalità. Sarà la procedura che rilascerà ricevuta tramite Pec, con intestazione Ministero dell’Interno.
Per l’inserimento è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito tra il 1.01 e il 30.11.2018 (anche per coloro che chiederanno fino al 17.12.2018 la prima iscrizione, valida per le estrazioni del 2019) almeno 10 dei predetti crediti in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali.
Modalità mantenimento nell’elenco a decorrere dal 3 novembre 2022
A decorrere dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa a pena di cancellazione dall’elenco.
Stessa decorrenza anche per i soggetti non iscritti all’elenco 2022, che devono presentare la domanda di iscrizione al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
L’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.
Nomina dei revisori
Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico finanziario. Dove? Alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza. Con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico, la comunicazione dovra’ essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura.
Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale. E data comunicazione a ciascun ente locale interessato. Affinchè provveda, con delibera del consiglio dell’ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti. Previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.
Fonte: articolo di Simone Bellitto