Tar Sicilia: illegittima la richiesta di restituzione di somme erogate per errore nell’applicazione di un bando europeo.
Il Tar siciliano (875/2021) tratta il ricorso presentato da alcuni pescatori che, essendosi utilmente collocati in graduatoria (relativa all’applicazione di una misura europea), dopo avere ricevuto, un contributo regionale, che copriva il 60 % della spesa ammissibile per la sostituzione del motore della loro imbarcazione, e, confidando nella stabilità del cofinanziamento, avevano avviato (e in alcuni casi anche completato), la procedura di acquisto.
Inaspettatamente, invece, a distanza di quasi due anni, il Dirigente generale del Dipartimento della pesca mediterranea aveva, adottato un decreto con cui aveva ridotto dal 60 % al 30 % l’importo del cofinanziamento, richiamando, in motivazione, il parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo nel quale si affermava che, contrariamente a quanto previsto nel bando, l’intensità massima dell’aiuto a valere sul paragrafo 2 era del 30 % anche per le operazioni connesse alla pesca costiera artigianale.
Il parere dei giudici
I giudici affermano che, in primo luogo, deve rilevarsi che non viene in considerazione un consistente aiuto di Stato richiesto da un solo operatore economico, ma cofinanziamenti di modesta entità (non superiori, in particolare, a € 15.000,00) erogati a piccoli pescatori, a conclusione di una procedura selettiva basata su un bando, che disciplinava espressamente l’entità massima del contributo.
Ciò posto, il collegio, come anticipato, ritiene determinante la circostanza che il Dipartimento regionale della pesca ha approvato e pubblicato un bando nel quale ha espressamente previsto che per “i pescherecci della pesca costiera artigianale” l’intensità dell’aiuto per l’acquisto del motore dell’imbarcazione, di cui al paragrafo 2 dell’art. 41 del reg. UE n. 508 del 2014, era elevata dalla misura ordinaria del 30 % a quella “speciale” del 60 %.
Le somme erogate per errore nell’applicazione di un bando europeo non vanno restituite
I pescatori non avevano motivo per dubitare che l’Amministrazione aveva interpretato correttamente il reg. UE n. 508 del 2014 e non erano, pertanto, nelle condizioni di avvedersi che aveva erogato loro un aiuto di Stato illegittimo; possono, pertanto, essere considerati titolari di un affidamento meritevole di tutela, in quanto hanno acquistato il motore della loro imbarcazione, confidando nel contributo erogato pari al 60 % della spesa.
Tale conclusione è, peraltro, in linea con la decisione della Corte di Giustizia n. 349 del 2019, la quale, in continuità con le proprie precedenti pronunce, afferma che “si ha un affidamento incolpevole in tutte le ipotesi in cui all’interessato sono state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili”, come verificatosi nella specie con l’approvazione di un bando illegittimo per la parte relativa alla quantificazione del contributo.
Per quanto esposto è ravvisabile la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’Amministrazione regionale (ritiro parziale del contributo precedentemente erogato in conformità a prescrizione del bando rivelatasi successivamente illegittima) e danno subito dai ricorrenti (acquisto del motore con un contributo inferiore a quello originariamente concesso).
La condotta dell’Amministrazione è, inoltre, connotata dalla colpa, la quale s’identifica con la negligente ignoranza del regolamento comunitario n. 772/2014, che disciplina l’intensità dell’aiuto del FEAMP; se non può, infatti, pretendersi dal piccolo pescatore una ricostruzione delle norme europee in materia di erogazione di contributi, va fatto, invece, gravare sull’ente incaricato della sua gestione a livello nazionale una qualificata attenzione sul punto.
La negligenza è tanto più grave se si considera che il Dipartimento regionale della pesca non è “nuovo” all’adozione di provvedimenti di ritiro di aiuti di Stato illegittimi ai pescatori a notevole distanza di tempo dalla loro concessione.
Fonte: articolo di Santo Fabiano [tratto da lasettimanagiuridica.it]