somme-erogate-da-enti-bilaterali-trattamento-fiscale-contributivoSomme erogate da enti bilaterali: il trattamento fiscale e contributivo. Sono assimilati a redditi di lavoro dipendente i soli importi corrisposti ai dipendenti per ristorarli delle spese sostenute per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado.


Le erogazioni in denaro con finalità assistenziali effettuate dall’ente bilaterale per integrare il reddito dei lavoratori dipendenti non sono imponibili, purché dette somme non siano elargizioni corrisposte in sostituzione del reddito del dipendente stesso.

 

Questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta 24/2018.

 

Il quesito

 

Una società nei rapporti di lavoro dipendente con il proprio personale applica il Ccnl di settore che prevede, tra l’altro, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori all’ente bilaterale di categoria; i versamenti all’ente bilaterale sono totalmente a carico del datore di lavoro e assoggettati al contributo di solidarietà Inps.

 

Lo statuto dell’ente bilaterale stabilisce l’erogazione ai dipendenti delle società iscritte di somme a sostegno del reddito a integrazione del reddito dei lavoratori in ambito assistenziale per casi specifici, come il premio per la nascita di un figlio, il contributo in caso di malattia o infortunio, l’iscrizione al nido, alla scuola materna, alla scuola media e il permesso per la legge 104/1992.

 

Le somme a sostegno del reddito sono inviate dall’ente bilaterale al datore di lavoro che, a sua volta, le corrisponde ai lavoratori in busta paga. L’istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme erogate dal datore di lavoro “per conto” dell’ente bilaterale.

 

La risposta dell’Agenzia

 

L’Agenzia fa presente che, per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contributi versati all’ente, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori, e delle prestazioni erogate dagli stessi enti, l’Amministrazione finanziaria si è già espressa, con riferimento alle Casse edili, nelle circolari 326/1997 e 55/1999, in cui sono stati forniti chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, da considerare validi anche per l’ente bilaterale in questione.

 

In particolare, per quanto riguarda i contributi versati all’ente bilaterale dal datore di lavoro e dal lavoratore, gli stessi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell’ipotesi di esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, che dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei “…contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge”.

 

Di conseguenza, non sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di natura assistenziale non obbligatori per legge, come quelli versati agli enti bilaterali in base ad accordi contrattuali e, quindi, i contributi versati in favore dei propri dipendenti dalla società istante all’ente bilaterale sono imponibili in base a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 1 del Tuir.

 

Relativamente alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali, invece, è stato chiarito che vanno assoggettate a tassazione solo quelle inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di tali redditi.

 

Ne consegue che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo per malattia o infortunio, di iscrizione all’asilo nido o scuola materna, nonché di permesso per legge 104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, non sono rilevanti ai fini fiscali.

 

Invece, per le somme erogate in caso di iscrizione alla scuola media, l’Agenzia ricorda che nel concetto di borsa di studio, come già indicato in diversi documenti di prassi (da ultimo, la circolare 28/2016), sono comprese le somme, gli assegni, i premi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale ovvero quelle elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di un’attività di studio o di formazione.

 

Di conseguenza i contributi erogati a tale scopo ai dipendenti dalla società rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir, in applicazione del quale “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;”.

 

Il fatto che le somme siano percepite dai lavoratori tramite il proprio datore di lavoro e non direttamente dall’ente bilaterale non è rilevante ai fini del trattamento fiscale delle erogazioni poiché queste sono corrisposte ai lavoratori in virtù dei contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’ente bilaterale; la corresponsione delle somme tramite la busta paga corrisponde a una mera modalità organizzativa concordata con l’ente bilaterale, che altrimenti sarebbe tenuto a versarle direttamente ai lavoratori. Anche nel caso in cui fosse l’ente bilaterale a corrisponderle, sarebbero rilevanti ai fini fiscali le sole erogazioni effettuate per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, poiché le altre non sono riconducibili a nessuna delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir.