Con una Faq pubblicata in questi giorni la Commissione Arconet ha ritenuto di dover aggiornare le indicazioni operative in materia di bilancio consolidato per gli enti che hanno una partecipazione al 40% in una società.
D: Il principio applicato concernente il bilancio consolidato n. 4.4, di cui all’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, prevede “I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): – per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale); – per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale). Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo”. Si chiede se, nei seguenti casi, il consolidamento con il metodo proporzionale debba sempre essere applicato: a) per una società partecipata dalla capogruppo al 40% e controllata al 60% da un privato b) per una società partecipata dalla capogruppo al 40% e controllata al 60% da un’altra Pubblica Amministrazione c) per una società partecipata dalla capogruppo al 40% e partecipata da altre n. 3 Pubbliche Amministrazioni, ciascuna al 20%.
R: Si, in tutti i casi descritti, la pubblica amministrazione capogruppo che detiene la partecipazione del 40% applica il consolidamento proporzionale al 40%. Infatti, al fine di garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico, derivante dalla complessiva attività svolta dalla capogruppo attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, l’art. 11-bis dell d.lgs. 118/2011 e i principi contabili non prevedono l’esclusione dal consolidamento delle società partecipate, nei casi in cui siano state oggetto di consolidamento integrale da parte di un altro soggetto, pubblico o privato. Le risorse dedicate all’attività svolta dalla partecipata, devono essere sempre rappresentate nel bilancio consolidato della capogruppo che partecipa al 40%, in modo da rendere conto anche dell’impiego di tali risorse. In particolare, il comma 3 dell’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che “Ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”.