La scadenza per la razionalizzazione straordinaria prevista dall’articolo 24 del Dlgs 175/2016 impone alle amministrazioni un’accurata valutazione della situazione delle proprie partecipate: sanzioni e multe infatti verranno applicate ai ritardi.
Dal monitoraggio effettuato è emersa l’eterogeneità dei piani presentati, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore. Di qui la necessità di emanare le presenti linee di indirizzo, esigenza tanto più avvertita dopo la pubblicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) e del suo correttivo (d.lgs. n. 100/2017).
L’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno dall’avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.
Per rendere operativa questa razionalizzazione messe a disposizione dalla sezione Autonomie delle Corte dei Conti con la deliberazione 19/2017. Gli schemi definiti dalle linee di indirizzo sono finalizzati a consentire la produzione delle informazioni in modo omogeneo da parte degli enti territoriali e, rientrando nel quadro del controllo finanziario della Corte, la loro compilazione (con relativa allegazione al provvedimento) è obbligatoria ai fini della verifica.
La mancata approvazione sconta anche la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 20, comma 7 (che può arrivare a 500mila euro), oltre a impedire all’ente l’esercizio dei diritti e dei poteri del socio. Le linee-guida della Corte dei conti precisano che le schede illustrative della situazione delle varie società partecipate devono essere allegate alle deliberazioni consiliari, rafforzando quindi la linea interpretativa elaborata dall’Anci con la circolare 76 del 7 luglio, che individua nel consiglio l’organo competente ad approvare la ricognizione e il piano di razionalizzazione.
Le amministrazioni devono quindi riportare per ogni partecipazione (anche di entità minima) le loro decisioni in termini di mantenimento o meno, specificando le ragioni che sostengono una scelta o l’altra.