In vigore da oggi le modifiche al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016), quale conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto legislativo n. 100/2017.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secondo le disposizioni del decreto sopra citato. Per quanto non disciplinato da questo decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016. Tra le novità previste modifiche ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, con la conseguenza che se, da questi emergono uno o più indicatori di difficoltà, le società devono mettere in atto un piano di risanamento.
Inoltre possono rendersi necessarie modifiche agli statuti per quanto riguarda l’organo amministrativo e per l’attività prevalente e le risorse da destinare a finalità diverse.
Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.
Inoltre l’assemblea della societa’ a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, puo’ disporre che la societa’ sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.
Le restanti modifiche sono presenti nel testo, in allegato all’articolo.