societa controllate spese funzionamentoLa sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, con la delibera 8 settembre 2017 n. 80/2017, ha espresso importanti indicazioni riguardo gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle Società Controllate.


La verifica del rapporto tra spese di funzionamento e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/ misura dei profili di efficienza della gestione societaria, tenendo conto anche del fatto che, operando le società partecipate in house sulla base di vincoli di esclusiva ed in Settori regolati, normalmente l’individuazione dei ricavi prospettici risulta agevole e questi ultimi non sono soggetti a forti oscillazioni derivanti dall’andamento del mercato. La verifica del rapporto tra spese di personale e ricavi (fatturato) può consentire la determinazione/ misura dei profili di efficiente gestione societaria. La definizione di obiettivi (soprattutto di carattere poliennale) esclusivamente fondati sulla progressiva riduzione – in valore assoluto – dei costi di funzionamento e dei correlati costi del personale potrebbe non consentire  il  pieno  conseguimento delle  finalità che indubbiamente caratterizzano  l’evoluzione  normativa che ha condotto alla predisposizione  del recente d.lgs. n.  175 del 2016.

 

La norma di cui all’art. 19, comma 5, che estende a tutte le società controllate da enti pubblici quanto già disposto, per quelle controllate da enti locali, dall’art. 18, comma 2-bis, già citato, prevede che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,  ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.

 

Non vi è più alcun riferimento al settore in cui ciascuna società opera, ma tale “omissione”, a parere di questa Sezione, non appare sufficiente ad accogliere la tesi restrittiva formatasi sotto la vigenza dell’art. 18, comma 2-bis in quanto il quadro normativo disposto dal d.lgs. n. 175 del 2016, fornisce elementi in favore di una  tesi maggiormente  elastica con riferimento  alle capacità assunzionali delle società partecipate in questione.

 

La necessità di aumentare l’attività prodotta, in favore degli enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l’efficientamento del servizio, giustifica un’interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa.

 

In allegato il testo completo della delibera.