sisma-bonus-demolizione-ricostruzione-edificiL’Agenzia delle Entrate, con la risposta 131/2018, fornisce chiarimenti sul Sisma Bonus per demolizione e ricostruzione edifici.


Nel caso specifico, l’istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali “sisma bonus” per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.

 

L’interpellante fa presente, inoltre, che in tali casi il titolo edilizio si configura o si può configurare come permesso di costruire, perché in sedime diverso, ma è inquadrato come ristrutturazione, avvenendo la ricostruzione su terreni dove la nuova edificazione non è consentita, situazione per la quale non è previsto la possibilità di utilizzare una D.I.A./S.c.i.a. titolo edilizio normalmente utilizzato per le ristrutturazioni.

 

La risposta

 

Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, occorre che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che si tratta di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ex articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001.

 

In merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, come precisato dalla circolare 7/2018, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che è stato eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione spetta anche se l’intervento di ristrutturazione consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.

 

Ricostruzione post sisma e Superbonus 110%: guida dell’Agenzia delle Entrate.