Sisma bonus non consentito se attestazione classe di rischio è tardiva. Il progettista dell’intervento strutturale deve attestare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
Per ottenere i benefici fiscali di cui all’articolo 16, Dl 63/2013 (“sisma bonus”), è necessario che l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, redatta da un professionista, sia allegata alla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi.
Questa, in sintesi, la risposta n. 31 dell’11 ottobre 2018.
Un contribuente, che ha demolito un edificio murario con gravi carenze statiche per ricostruire un nuovo edificio abitativo in legno avente lo stesso perimetro e la stessa volumetria, ha proposto un interpello all’Agenzia delle entrate per sapere se può fruire del “sisma bonus” in caso di presentazione tardiva della prescritta asseverazione, visto che l’attestazione andrebbe presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
Nella risposta, l’Agenzia ricorda che l’attuazione della disposizione sulla detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore (nella misura, rispettivamente, del 70 e dell’80%) è avvenuta con il decreto Mit 58//2017, che ha definito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
Tale provvedimento prescrive, tra l’altro, che:
- “il progettista dell’intervento strutturale … assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”
- “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione …, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente …”
- “il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista”
- “l’asseverazione … e le attestazioni … sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali …”.
La disciplina, pertanto, richiede la contestuale allegazione del progetto, come asseverato dal progettista, alla Scia e il deposito presso lo sportello unico.
Sul tema, l’Agenzia delle entrate ha già precisato che rientrano nel perimetro di applicazione dell’agevolazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione (risoluzione 34/2018), e che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento (circolare 7/2018).
In conclusione, nel caso in esame, la presentazione tardiva dell’asseverazione non consente di fruire del “sisma bonus”.