siopeIl D.M. 9 giugno 2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, predisposto in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 118/2011, si pone l’obiettivo di monitorare i conti pubblici e di verificarne la rispondenza con il sistema europeo dei conti nazionali e assoggetta al Siope gli organismi strumentali che abbracciano le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile e prive di personalità giuridica, quali le istituzioni disciplinate dall’art. 114 del Tuel.

 

Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni contabili, i seguenti enti indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall’allegato A del decreto 9 Giugno del MEF:

 

a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

b) Consigli regionali e provinciali delle Regioni e Province autonome;

 

c) Province;

 

d) Comuni;

 

e) Città metropolitane;

 

f) Unioni di comuni;

 

g) Comunità montane, Comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

h) enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

 

i) organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

 

Per enti strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all’articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

Per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, individuati all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai quali si applicano le disposizioni recate dal Titolo II dello stesso decreto.

 

In allegato il testo completo del decreto ministeriale.