dissesto (1)Il ritardo nell’invio dei questionari da parte del revisore dei conti che insieme all’amministrazione non risponde ai diversi solleciti dei giudici contabili, può  portare ad una eventuale azione di dichiarazione di dissesto e scioglimento del consiglio comunale. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 135/2017.


Il Magistrato istruttore, in assenza di risposte da parte del Comune e del Revisore dei conti del Comune di Orsara di Puglia, in base alla documentazione disponibile (principalmente le relazioni del Revisore dei conti di cui alla legge n.266/2005), ha provveduto a depositare, in data 8 giugno 2017, una relazione nella quale viene riportata una lunga serie di criticità e aspetti da chiarire e con la quale si chiede di sottoporre la questione della condizione finanziaria del Comune di Orsara di Puglia all’esame collegiale, si ribadisce l’obbligo per l’ente di fornire tutti i dati e chiarimenti richiesti entro il termine assegnato con l’ordinanza di convocazione e si rappresenta la possibilità di delega alla Guardia di Finanza di adempimenti istruttori e/o di ispezioni e accertamenti diretti.

 

Nel caso specifico è stata inoltre rilevata l’omessa compilazione delle banche dati Sirtel e Finanza locale (in www.finanzalocale.interno.it). Non è stato, quindi, possibile reperire i dati percentuali relativi ai parametri di deficitarietà strutturale degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014. Per il periodo esaminato non è noto neanche se e quali parametri di deficitarietà sono stati violati dall’ente. Occorre acquisire tali dati, insieme a quelli corrispondenti riferiti ai successivi esercizi 2015 e 2016, prima dell’adunanza pubblica. Nel caso di superamento di parametri di deficitarietà strutturale, per ciascun parametro e ciascun esercizio, l’ente dovrà fornire le motivazioni del 5 superamento e le misure correttive poste in essere.

 

L’art.7 della legge n.131/2003 prevede che la Corte dei conti verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni e la sana gestione finanziaria degli stessi. L’art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che “gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”. Tale disciplina ha, quindi, attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci degli enti locali anche attraverso i Revisori dei conti nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee guida.