La Regione Sicilia prova la strada del rinvio dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili al 1° gennaio 2016. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regionale n. 20 del 15 maggio 2015 della legge 7 maggio 2015 n. 9 (Disposizione programmatiche correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale).
Dunque un rinvio, l’ennesimo, sulla nuova contabilità destinata a Comuni ed ex province, adesso ridefinite come “Liberi Consorzi Comunali” dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016: un ennesimo anno per post-datare una possibile innovazione volta a scardinare l’elefantiasi burocratica che affligge il sistema regionale e quello nazionale.
Vediamo, intanto, qualche punto delle disposizioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio finanziario 2013 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo.
Le competenti amministrazioni provvedono all’individuazione delle somme da eliminare che sono iscritte in apposito elenco con decreto del Ragioniere generale della Regione. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2014. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Qualora, a fronte delle somme eliminate sussista ancora l’obbligo della Regione e sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Ragioniere generale è autorizzato nell’esercizio finanziario 2015 ad effettuare operazioni finanziarie per un importo pari complessivamente a 145.000 migliaia di euro di cui 115.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 6 e 30.000 migliaia di euro.
Per l’esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per l’attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell’Isola, che assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;
b) miglioramento dell’accessibilità alle aree metropolitane;
c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;
d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell’istruzione ed agli altri servizi sociali;
e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse dalle Autorità competenti.
L’assessorato regionale della autonomie locali e della funzione pubblica – dipartimento regionale della funzione pubblica – è autorizzato alla conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rivelatori della subordinazione, per tutte le istanze di conciliazione riferite ai soggetti di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, pervenute all’Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2013.
Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’ente stesso, alla conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile, previa verifica della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni individuali che mostrino indici rilevatori della subordinazione, per tutte le diffide e messe in mora pervenute formalmente agli stessi entro il 31 dicembre 2013.
Pertanto, all’articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “gli enti di cui all’articolo 1” sono sostituite dalle parole “e i suoi enti e organismi strumentali esclusi gli enti di cui al Titolo II”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: Per gli enti locali e per i relativi enti e organismi strumentali, resta fermo quanto previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, su decorrenza e modalità di applicazione delle relative disposizioni, da avviarsi comunque a decorrere dal Primo Gennaio 2016.
Queste sono, in estrema sintesi, alcune delle disposizioni. Per tutte le altre potete consultare il documento completo in allegato a quest’articolo.
Come reagirà il personale degli enti locali siciliani a questa nuova proroga? Ovviamente, cambiare le regole in corso d’opera, soprattutto dopo che molti Comuni e molti altri enti territoriali si erano già preparati per affrontare la nuova contabilità armonizzata, potrebbe risultare in questo frangente piuttosto deleterio.
L’enorme dubbio è che i conti della Regione Sicilia, di questo passo, non potranno mai assere al passo né con la contabilità nazionale né, a maggior ragione, con la contabilità comunitaria, già di per sé anni luce lontana da quella italiana.
Si attende un nuovo cambio di carte in tavola in fieri oppure, in conclusione, questo sarà il quadro definitivo delle norme contabili siciliane?