La Corte di giustizia Ue ha ritenuto che la disciplina sia interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa.
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 17 settembre 2015, causa C-416/14, ha ritenuto che la disciplina Ue va interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a un’autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’Amministrazione al riguardo; in tale contesto, è stato poi aggiunto che l’articolo 20 della direttiva 2002/22/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/136/Ce, e l’articolo 8 della direttiva 1999/5/Cee vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto.
Inoltre, secondo la Corte, il quadro comunitario, unitamente all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.
Ordinanza n. 12939 del 22 giugno 2016 (udienza 12 maggio 2016)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Cigna Mario
Tassa di concessione governativa – Ordinamento comunitario – Compatibilità