servizio-mensa-tramite-app-regime-fiscale-buoni-pastoPer il servizio di mensa tramite app stesso regime fiscale dei buoni pasto. Per l’Iva, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale delle norme unionali, sono applicabili le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento.


Con il principio di diritto n. 3, l’Agenzia delle entrate ha messo i puntini sulle “i” riguardo al corretto trattamento tributario del servizio sostitutivo di mensa aziendale reso attraverso app mobile per smartphone. È assimilabile a quelli forniti con i tradizionali buoni pasto.

 

Pertanto:

 

– per il dipendente che lo riceve, il reddito è determinato secondo le disposizioni dettate dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir

 

– per il datore di lavoro, il costo sostenuto rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, di conseguenza, non soggiace alle limitazioni di deducibilità disposte dall’articolo 109, comma 5, del Tuir.

 

Per quanto concerne l’Iva, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della direttiva Ue 2016/1065, sono applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento (nn. 37 e 121 della tabella A, allegata al Dpr 633/1972).

 

I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprieta’ o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta’. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti e’ assimilata alla vendita con riserva di proprieta’.