servizio-idrico-imuImmobili destinati al Servizio Idrico, IMU va pagata: la Cassazione, infatti, nell’ordinanza n. 9427/2019, ne stabilisce le regole per la tassazione.


Nel caso specifico, un Comune proprietario di un’area sita in un altro Comune dove è stato realizzato impianto di depurazione, con distinti ricorsi impugnava davanti alla Commissione Provinciale, l’avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio di variazione della categoria catastale da E/3 a D/7 e l’avviso di accertamento di pagamento ICI per l’anno 2006.

Immobili per il Servizio Idrico e IMU: la decisione

L’inquadramento del servizio idrico nello schema dei servizi rilevanza economica trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale riportata nel ricorso dal controricorrente. (cfr. sent. Tar Piemonte 21.2.2004, sent. Corte Costituzionale n. 325/2010 e 26/2011, sent. Cassazione 12763 e 12769 del 2014).

La circolare n. 4 del 2006, chiarisce, al paragrafo 3.1.3. lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D.

Nè la natura economica dell’attività viene meno dalla circostanza che a gestire il servizio sia direttamente l’ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipate dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

Correttamente, quindi, le Commissione Tributaria di primo e secondo grado hanno affermato la correttezza dell’inserimento del depuratore in categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), e non E (immobili a destinazione particolare), indipendentemente dal fatto che le attività così in essa svolte rispondessero a pubblico interesse.

Il censimento dell’immobile in D/7 preclude al contribuente di usufruire dell’esenzione dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), che riconosce tale beneficio solo ai fabbricati “classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9.”

A questo link il testo completo dell’Ordinanza.