Con la sentenza del 25 febbraio 2015, resa nella causa C-22/15, la Corte di giustizia si è pronunciata sui limiti entro cui gli Stati membri possono subordinare, la concessione ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, dell’esenzione da Iva per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Con il predetto intervento i giudici europei chiariscono la natura e portata della predetta esenzione prevista, a livello europeo, per le prestazioni fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica (articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112CE).
Il caso e le questioni pregiudiziali
I Paesi Bassi, nel presupposto che le attività nautiche o ricreative potessero essere assimilate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica, ha previsto l’esenzione da Iva per i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche che per rendere i predetti servizi non si avvalgono di una o più persone impiegate presso di esse. La Commissione europea ricorreva alla Corte di giustizia per far dichiarare il contrasto con la normativa europea della disciplina olandese per i seguenti motivi:
- l’esenzione era troppo ampia laddove estesa anche alle attività nautiche o ricreative che non potevano essere assimilate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica;
- l’esenzione era troppo ristretta in quanto per poter usufruire della stessa, le associazioni non profit non potevano assumere personale.
La pronuncia della Corte
La Corte di Giustizia nel ritenere il ricorso della Commissione fondato nella sua interezza ha ritenuto la disciplina olandese non conforme alla normativa dell’Unione relativa all’Iva. In particolare, sul piano dei principi, i giudici europei hanno evidenziato come la direttiva Iva obbliga gli Stati membri a concedere un’esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Si tratta di un’esenzione definita non solo in relazione al contenuto delle operazioni considerate, bensì anche in funzione di determinate caratteristiche che i prestatori devono soddisfare. Orbene, prevedendo esenzioni dall’Iva definite in funzione di siffatte caratteristiche, il sistema comune dell’Iva comporta l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse per differenti operatori. In relazione alla portata di detta esenzione, l’articolo 133, primo comma d), della direttiva 2006/112 consente agli Stati membri di subordinare la concessione della stessa, per i servizi resi da enti diversi quelli di diritto pubblico, a condizione, tra l’altro, che tale concessione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva. Questa possibilità offerta agli Stati membri non consente, tuttavia, di limitare la portata di tale esenzione. In proposto la Corte di Giustizia richiama il proprio orientamento giurisprudenziale secondo cui tale facoltà concessa agli Stati membri, la cui portata deve essere valutata nel contesto che risulta dalle condizioni di cui all’articolo 133, primo comma, lettere da a) a c), della direttiva 2006/112, non consente di adottare misure che limitano l’ambito di applicazione delle esenzioni, subordinando l’esenzione ad una o più condizioni tali da modificarne il campo di applicazione delineato dalla normativa europea (Corte di giustizia, sentenze: 19 dicembre 2013, C‑495/12; 7 maggio 1998, C‑124/96).
Il riferimento al caso esaminato
Sulla base dei predetti principi, riguardo al caso concreto in esame, la Corte è giunta a ritenere la disciplina olandese non conforme alla normativa dell’Unione europea, relativa all’Iva. Sotto un primo profilo, la Corte evidenzia che l’esenzione dall’Iva prevista a livello europeo non è applicabile a quei servizi, ancorché resi da organismi senza fini di lucro, connessi ad attività che non possono essere equiparate con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. In particolare, la Corte esclude che possano essere considerati connessi con la pratica dello sporto o dell’educazione fisica i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche (non profit) che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l’ormeggio, dell’imbarcazione situata nel posto barca noleggiato. Sotto un secondo profilo, i Giudici osservano il contrasto della normativa olandese con i principi europei nella misura in cui la normativa olandese esenta da Iva i soli servizi prestati da associazioni sportive (non profit) a condizione che le stesse non si avvalgano di una o più persone alle proprie dipendenze. In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge una condizione, ulteriore a quelle previste dalla direttiva Iva, che limita la portata dell’esenzione.
Le conclusioni
Tale condizione determina, a giudizio della Corte, una limitazione, per alcune organizzazioni non profit, dell’esenzione da Iva, che, invece è obbligatoria per i servizi connessi con lo sport o l’educazione fisica resi da tutte le organizzazioni senza scopo di lucro. L’evidente contrasto con la normativa europea ha escluso per i giudici la necessità di verificare se la condizione prevista dalla disciplina olandese fosse ingiustificabile quale misura finalizzata a prevenire distorsioni della concorrenza.