700_dettaglio2_farmaciaPer l’esenzione IVA, rilevano sia la natura dell’intervento (diagnosi, cura e riabilitazione) sia la qualifica del soggetto che lo effettua (abilitato all’esercizio della professione).


 

A differenza del passato, l’attività delle moderne farmacie non si limita alla semplice somministrazione di farmaci. In quest’ottica, a mezzo della risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l’amministrazione finanziaria ha fatto il punto su alcuni dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

 

In particolare, per quanto concerne il regime Iva, il documento di prassi precisa che l’esenzione ex articolo 10 è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione). Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.

 

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino “parlante”).

 

Ciò in quanto, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

 

Servizi erogati e connessi dubbi interpretativi

 

Nel corso del tempo, fra le varie attività delle farmacie, ne sono state disciplinate, con appositi provvedimenti, alcune del tutto peculiari. Tra queste:

 

a)  le autoanalisi di prima istanza, ossia prestazioni effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia (misurazione della pressione arteriosa, test per colesterolo, glicemia, eccetera)

 

b)  la presenza di operatori socio-sanitari, come infermieri e fisioterapisti, che offrono proprie prestazioni

 

c)  il supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri

 

d) la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, con riscossione dei relativi ticket (ossia le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini) e ritiro dei referti, attività che le farmacie svolgono in nome e per conto dell’azienda Usl, alla quale riversano le somme incassate.

 

Le prestazioni indicate in quale regime Iva ricadono? I corrispettivi percepiti dalle farmacie possono essere documentati mediante scontrino fiscale “parlante” con l’indicazione del codice fiscale del destinatario?

 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

 

In primo luogo, confermando quanto già precisato nella precedente risoluzione 128/2011, l’amministrazione finanziaria ricorda, con particolare riferimento al regime Iva, che le prestazioni sanitarie sono oggetto di specifica esenzione (articolo 10, comma 1, n. 18, Dpr 633/1972).

 

La stessa, tuttavia, è subordinata a due requisiti tra loro cumulativi:

 

 

  • natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione)
  • specifica qualificazione di chi la rende (soggetti abilitati all’esercizio delle professioni e arti sanitarie).

 

 

In assenza di uno dei due requisiti, pertanto, non si potrà verificare alcuna esenzione.

 

Alla luce di tale premessa, mentre per le prestazioni di cui alle lettere b) e c) del punto precedente – rispettivamente, prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari e prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello – le disposizioni vigenti consentono di rinvenire entrambi i requisiti menzionati (e vi sarà, dunque, esenzione da Iva), altrettanto non può dirsi per quelle sub a). Infatti, a parere dell’Agenzia, per le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, effettuate senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto dal menzionato articolo 10 del Dpr 633/1972 e non vi potrebbe essere esenzione Iva.

 

In ultimo, ribadito che il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti, ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 633/1972, ricade nel perimetro dell’Iva ad aliquota ordinaria, l’amministrazione finanziaria, valutando che le farmacie hanno le caratteristiche per essere considerate locali aperti al pubblico, chiarisce che alle stesse torna applicabile l’articolo 22, comma 1, n. 4) del richiamato Dpr 633. Le farmacie, dunque, potranno certificare le prestazioni sopra descritte – di cui alle lettere da a) a d) del punto precedente – mediante scontrino fiscale “parlante”, contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea e perfetta continuità con le disposizioni in tema di acquisto di medicinali (cfr articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir) e con il successivo inoltro dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3, Dlgs 175/2014).