Servizi su Beni Immobili: per la territorialità dell’IVA quali regole vanno applicate? Ecco alcune utili indicazioni in merito.
L’interpretazione dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Dpr 633/1972, si basa sui chiarimenti forniti dall’articolo 31-bis del Regolamento di esecuzione Ue 1042/2013.
Nell’ipotesi di una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati in Italia, destinati ad attività congressuale, e dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, se dall’esame delle circostanze del caso specifico emerge che la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio e i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico, la prestazione di servizi in contratto sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 12 del Dpr 633/1972.
Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’Iva assolta in Italia, ricorrendone i presupposti di legge. È il principio di diritto n. 2 del 24 settembre 2018, pubblicato dall’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata del sito internet.
Nel decreto IVA viene definito un criterio generale per stabilire se una prestazione di servizi sia o meno effettuata all’interno del territorio dello Stato.
Le prestazioni sono considerate tali quando sono rese:
- a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Lo stesso decreto prevede tuttavia alcune eccezioni a tale regola avente valenza generale.