Servizi bancari per il trasferimento di fondi, l’IVA non si paga. Ecco i contenuti del principio di diritto n. 12/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Esenti sia le commissioni che l’istituto applica a esercenti convenzionati per pagamenti elettronici dei clienti sia quelle versate per l’erogazione di contante ai clienti contestuale ai pagamenti e-cash.
Le commissioni applicate da una banca a esercenti convenzionati, in relazione a pagamenti fatti dai clienti/correntisti con moneta elettronica tramite una specifica applicazione informatica, sono esenti dall’Iva (articolo 10, primo comma, n. 1), Dpr 633/1972). Tali commissioni, infatti, remunerano un servizio prestato dalla banca, consistente nel trasferimento di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni sottostanti. In tali casi, la banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività di acquiring (vedi risoluzione 354/2007).
Invece, le commissioni versate dalla banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti, contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi tramite la specifica applicazione informatica, sono anch’esse esenti da Iva, ma ai sensi del n. 9) dell’articolo 10. Infatti, queste commissioni remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante resa dall’esercente per conto della banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa a operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), dello stesso articolo 10.